Lufta kundër korrupsionit në nivel “rajonal”: grupi i shteteve kundër korrupsionit (GRECO)

Autorët

  • Emanuele Vannata Universiteti i Salernos

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v13i2.372

Abstrakti

Artikulli synon të rishikojë rolin e Këshillit të Europës (KiE) në luftën kundër korrupsionit. Analiza fokusohet në institucionin e Grupit të Shteteve kundër Korrupsionit (GRECO), i mandatuar të monitorojë dhe vlerësojë zbatimin e instrumentave të KiE-së në këtë temë, sipas standardeve që përmbahen në të, nëpërmjet mekanizmit të vlerësimit të dyfishtë. Në vëmendje të veçantë do të jetë zotimi për rreziqet e korrupsionit lidhur me emergjencat e shëndetit publik, në linjë me udhëzimet e fundit të GRECO-s për parandalimin dhe menaxhimin e korrupsionit në kontekstin e pandemisë së COVID-19.

Fjalët kyçe:

Korrupsioni, Këshilli i Europës, COVID-19, GRECO

Shkarkimet

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References

(1) Per un inquadramento generale, sulla corruzione v. G. TARTAGLIA POLCINI, Il contrasto alla corruzione nell’attività dei fori multilaterali: La Presidenza italiana del G20, in T. RUSSO, A. ORIOLO, (a cura di), La lotta contro la corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, (in corso di pubblicazione) 2021; L. BORLINI, “Not such a retrospective”: riflessioni sull’origine, sviluppo e conseguimenti della cooperazione internazionale anti-corruzione, in DPCE online, Vol. 38, n. 1, 2019; N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, in

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(2) Sul piano comunitario, si veda L. BORLINI, Regulating Criminal Finance in the EU in the Light of the International Instruments, in Yearbook of European Law, Vol. 36, 2017, pp. 553-598; L. BORLINI, F. MONTANARO, The Evolution of the EU Law Against Criminal Finance: The “Hardening” of FATF Standards Within the EU, in Georgetown Journal of International Law, Vol. 48, 2017, pp. 1009-1062; V. MONGILLO, op. cit., p. 463 ss.; C.R. CALDERONE, La lotta alla corruzione in campo comunitario ed internazionale, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, Vol. 14, Fasc. 3, 2001, 607-619; S.

MANACORDA, Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari, in Diritto penale e processo, Vol. 7, Fasc. 4, 2001, pp. 410-428.

(3) F. LONGO (a cura di), L’Unione Europea e il “cerchio di amici”. Sicurezza europea e politica di vicinato, Milano, 2008, p.XIII.

(4) Di strumenti giuridici “regionali”, ne abbiamo contezza diffusamente anche in ambito extra-europeo. È bene, tra questi, menzionare, in una elencazione certamente non esaustiva: la Convenzione interamericana contro la corruzione, adottata il 29 marzo 1996 dall’Organizzazione degli Stati americani (OAS), ed entrata in vigore il 6 marzo 1997; il Protocollo contro la corruzione adottato dalla Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridionale (SADC) il 14 agosto 2001; il Protocollo sulla lotta alla corruzione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS Protocol), firmato il 21 dicembre 2001; la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione emanata dall’Unione Africana l’11 giugno 2003, ed entrata in vigore

il 5 agosto 2006.

(5) Istituito con il Trattato di Londra (Statuto del Consiglio d’Europa, STE n. 001), aperto alla firma il 5 maggio 1949 ed entrato in vigore il 3 agosto 1949, i cui Paesi fondatori furono Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito.

(6) Art. 1(a), Statuto del Consiglio d’Europa.

(7) Cfr. le interessanti considerazioni di N. PARISI, Il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione. Una prospettiva sistematica in disaccordo con la vulgata opinio, in DPCE online, 2020/4, pp. 4631-4667, specific. p. 4632, la quale evidenzia come “gli Stati hanno anzitutto preso atto dell’inadeguatezza e dell’insufficienza di una strategia organizzata sul solo terreno delle norme di diritto penale sostanziale e procedurale”, aggiungendo, inoltre, che “la repressione si era nei fatti dimostrata insufficiente a evitare che si radicasse il fenomeno, diffuso e pervasivo”. Perciò, secondo l’A., “di fronte a un fenomeno il diritto penale non è lo strumento adatto al suo contrasto: esso - rappresentando l’extrema ratio in uno Stato di diritto e in questo manifestando la propria sussidiarietà - deve essere riservato a casi eccezionali”.

(8) V. G. LOCATI, Le convenzioni del Consiglio d’Europa in materia di lotta alla corruzione e gli adempimenti nazionali di alcuni stati ad esse aderenti, in Liuc Papers, n. 123, 2003.

(9) Gruppo Multidisciplinare sulla Corruzione, Programme of Action Against Corruption, doc. GMC (95) 49, 25-27 settembre 1995. Il Programma è stato, poi, successivamente, adottato dal Comitato dei Ministri al suo 578esimo meeting (doc. CM (96) 133 and Addendum), tenutosi dal 18 a 21 novembre 1996.

(10) Convenzione penale sulla corruzione, STE n. 173, aperta alla firma il 27 gennaio 1999 ed entrata in vigore il 1° luglio 2002 con 14 ratifiche. Vale la pena precisare che il Trattato era aperto alla firma tanto degli Stati membri quanto degli Stati non membri i quali avevano comunque partecipato alla sua elaborazione ed era, inoltre, aperto all’adesione degli altri Stati non membri e dell'Unione europea.

(11) Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione, STE n. 191, aperto alla firma il 15 maggio 2003 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Il Protocollo vanta attualmente soltanto 5 ratifiche, rispetto al numero ben maggiore di Stati che hanno firmato il relativo Trattato.

(12) Convenzione civile sulla corruzione, STE n. 174, aperta alla firma il 4 novembre 1999 ed entrata in vigore il 1° novembre 2003 con 14 ratifiche. Anche in questo caso, la firma e l’adesione erano aperte in maniera analoga alla “sorella” penale.

(13) V. W. RAU, Group of States Against Corruption (GRECO), in S. SCHMAHL, M. BREUER (eds.), The Council of Europe. Its Law and Policies, Oxford, 2017, pp. 444-460; B. RAZAVI FARD, H. HASSANPOUR, Reviewing the Strategies of Dealing with Corruption in the Europe Union Countries with Regulatory System of the Group of States Against Corruption (GRECO), in Journal of Politics and Law, Vol. 9, No. 5, 2016, pp. 47-58; W. RAU, The Group of States Against Corruption (GRECO) – Operation and Results from its Current Third Evaluation Round, in L. ACHATHALER, D. HOFMANN, M. PÁZMÁNDY (eds.), Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung, Wiesbaden, 2011, pp. 19-36.

(14) Non vogliano dimenticarsi, tra le fonti, anche i Venti Principi Guida contro la Corruzione (Risoluzione 97/24 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Twenty Guiding Principles Against Corruption, del 6 novembre 1997); La Raccomandazione sul Codice di Condotta per i funzionari pubblici

(Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on Codes of Conduct for Public Officials, dell’11 maggio 2000, R(2000)10); la Raccomandazione sulle regole comuni sulla Corruzione nel finanziamento ai partiti e nelle campagne elettorali (Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on Common Rules Against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns, dell’8 aprile 2003, R(2003)4).

(15) Gruppo di Stati contro la Corruzione, Corruption Risks and Useful Legal References in the Context of COVID-19, del 15 aprile 2020, Greco(2020)4.

(16) H. FURRER, La dimensione paneuropea del Consiglio d'Europa, in Rivista di Studi Politici Internazionali, Vol. 64, No. 4, 1997, pp. 510-534.

(17) N. PARISI, Il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione. Una prospettiva sistematica in disaccordo con la vulgata opinio, cit., p. 4633.

(18) H. FURRER, op. cit., p. 511.

(19) Preambolo, Statuto del Consiglio d’Europa.

(20) Invero, già a partire dal 1981, con la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on Economic Crime, del 25 giugno 1981, R(81)12, il Comitato aveva iniziato a compulsare gli Stati nell’intraprendere azioni ed iniziative nei confronti della criminalità economica, inclusa la corruzione.

(21) 19esima Conferenza dei Ministri della Giustizia europei, La Valletta (Malta), 14-15 giugno 1994. V. Risoluzione n. 1 della Conferenza dei Ministri della Giustizia europei, on Civil, Administrative and Criminal Law Aspects of Corruption, del 14-15 giugno 1994.

(22) Ivi, par. 1.

(23) Programme of Action Against Corruption, cit., p.14.

(24) Ivi, p.15.

(25) Risoluzione 97/24 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, cit., nota 14.

(26) Ivi, Principio n. 2.

(27) Ivi, Principio n. 7.

(28) Ivi, Principio n. 9.

(29) Ivi, Principio n. 20.

(30) V. G. LOCATI, op.cit.

(31) Raccomandazione R(2000)10, cit., nota 14.

(32) Raccomandazione R(2003)4, cit., nota 14.

(33) In tal senso, l’art. 3 della Raccomandazione R (2000) 10 definisce chiaramente che “the purpose of this Code is to specify the standards of integrity and conduct to be observed by public officials, to help them meet those standards and to inform the public of the conduct it is entitled to expect of public officials”.

(34) Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, entrata in vigore il 15 febbraio 1999, firmata e ratificata dai 38 Stati membri dell’OCSE, oltre che da 6 Stati non membri (Argentina, Brasile, Bulgaria, Perù, Russia e Sudafrica).

(35) È bene evidenziare che tale distinzione attiene alle dinamiche dell’illecito corruttivo in riferimento ai soggetti agenti, per cui la prima si configura con il fatto del privato (extraneus) che dà o promette un’utilità al soggetto pubblico quale corrispettivo per un atto d’ufficio, mentre la seconda si ha qualora il soggetto pubblico (intraneus) accetti dal privato un’utilità non dovuta, o comunque ne accetta la promessa, al fine di compiere, omettere o ritardare l’atto.

(36) Preambolo, Convenzione civile sulla corruzione.

(37) Per una panoramica sul whistleblowing, v. T. RUSSO, Il whistleblowing come strumento “multilivello” nella lotta alla corruzione, in T. RUSSO, A. ORIOLO (a cura di), op. cit.; D.G. RINOLDI, N. PARISI, G. FRASCHINI (a cura di), Il whistleblowing. Nuovo strumento di lotta alla corruzione,

Catania, 2011.

(38) Art. 1, Convenzione civile sulla corruzione.

(39) Tale esperienza è stata già preceduta, nel quadro OCSE, dall’ OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions, fondato nel 1994 e responsabile del monitoraggio dell’implementazione e dell’ enforcement della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 1997, oltre che della Raccomandazione del Consiglio OCSE, for Further Combating Bribery of Foreign Public Officals in International Business Transactions, del 26 novembre 2009. Inoltre, si rammenta anche il più recente peer review process che, in ambito onusiano, è stato creato per monitorare l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2003, ovvero l’UNCAC Review Mechanism, istituito con la Risoluzione 3/1 della Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 3-6 novembre 2009. A tale ultimo proposito, si veda S. BUSILLO, Asset recovery: nuova enfasi da parte delle nazioni unite nella lotta alla corruzione, in T. RUSSO, A. ORIOLO, G. DALIA (eds.), “EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs”, 2nd Edition Essays, OPTIME, (in corso di pubblicazione) 2021.

(40) Art. 1, Statuto del GRECO.

(41) Secondo Summit del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 10-11 ottobre 1997.

(42) Secondo Summit del Consiglio d’Europa, Action Plan, dell’11 ottobre 1997, sez. III, par. 2.

(43) Risoluzione 98/7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Authorising the Partial and Enlarged Agreement Establishing the “Group of States against Corruption – GRECO”, del 5 maggio 1998.

(44) Risoluzione 99/5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Establishing the “Group of States Against Corruption – GRECO”, del 1° Maggio 1999.

(45) Risoluzione 99/5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Appendix to Resolution (99) 5, Statute of the Group of States Against Corruption (GRECO), del 1° Maggio 1999.

(46) Gruppo di Stati contro la Corruzione, Rules of Procedure, Prima Sessione plenaria, Strasburgo, 4-6 ottobre 1999. Tali Regole sono poi state successivamente emendate ben dieci volte. Da ultimi, vi sono gli emendamenti adottati durante la 76esima Sessione plenaria del 19-23 giugno 2017 a Strasburgo.

(47) Art. 4, parr. 1-2-3, Statuto del GRECO.

(48) Una norma ad hoc, invece, regola l’adesione della (allora) Comunità europea, la quale è ammessa all’adesione soltanto attraverso una Risoluzione-invito del Comitato dei Ministri, che ne deve esprimere anche le modalità di partecipazione (Art. 5, Statuto del GRECO; Regola n. 2, Regole di Procedura del GRECO). Attualmente, vale la pena precisare che l’Unione europea, dal 10 luglio 2019, gode del mero stato di Osservatore.

(49) Art. 4, par. 4, Statuto del GRECO.

(50) Artt. 32-33 di entrambe le Convenzioni citate.

(51) In particolare, l’art. 6 dello Statuto del GRECO si esprime nel senso che “each member shall appoint a delegation to the GRECO consisting of not more than two representatives”, aggiungendo poi che “one representative shall be appointed as head of the delegation”.

(52) Art. 10, par. 4, Statuto del GRECO.

(53) Il Bureau, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, ha il compito di: i) preparare la bozza preliminare del programma annuale di attività e la bozza del report annuale delle attività; ii) formulare proposte al GRECO riguardo la bozza di budget preliminare; iii) organizzare le visite nei Paesi sulla base delle decisioni prese dal GRECO; iv) formulare proposte al GRECO sulla composizione dei teams di valutazione ad hoc; v) preparare l’agenda delle Sessioni del GRECO, incluse quelle in cui saranno discussi i report di valutazione; vi) formulare proposte al GRECO con riguardo alle regole da stabilire per la procedura di valutazione ex art.10, par.3, dello Statuto; vii) formulare proposte al GRECO con riguardo alla nomina degli esperti scientifici e dei consulenti; viii) svolgere ogni altra funzione ad esso specificamente assegnata dal GRECO.

(54) Art. 9, par. 1, Statuto del GRECO.

(55) La Statutory Committee è sostanzialmente l’organo “economico-finanziario” del GRECO e ha, invece, il compito di determinare ogni anno l’ammontare del contributo economico obbligatorio dovuto, oltre che di approvare il budget, secondo le modalità definite dall’art.18 dello Statuto del GRECO. Tuttavia, l’organo ha un rilevante peso perché lo Statuto gli affida talune decisioni rilevanti nel quadro del funzionamento del GRECO (art. 8, parr. 1 e 6; art. 16; art. 17, par. 4) oltre al fatto che un suo rappresentante siede anche nel

GRECO.

(56) Art. 19, Statuto del GRECO; Regola n. 10, Regole di Procedura del GRECO.

(57) L’art. 10, par. 2, dello Statuto del GRECO ne esprime nitidamente la definizione, descrivendo un ciclo di valutazione come “a period of time determined by the GRECO, during which an evaluation procedure shall be conducted to assess the compliance of members with selected provisions contained in the Guiding Principles and in other international legal instruments adopted in pursuance of the Programme of Action

against Corruption”.

(58) Art. 1, Statuto del GRECO; Regola n. 22, par. 2, Regole di Procedura del GRECO.

(59) Art.11, Statuto del GRECO; Regola n. 24, Regole di Procedura del GRECO.

(60) Art. 13, Statuto del GRECO.

(61) È opportuno precisare che la Regola n. 27 delle Regole di Procedura del GRECO definisce più nel dettaglio il quadro operativo e regolamentare entro il quale deve avere luogo la visita. In esso, si prescrive, in particolare, la necessità che la visita non abbia luogo prima di 3 mesi dalla ricezione delle risposte al questionario da parte del Segretariato (par. 2) e, inoltre, che la sua lunghezza non superi i 4 giorni (con possibilità di estensione “in special cases” da parte del Bureau o del Secretariat), secondo un cronoprogramma ben definito (par. 5).

(62) Art. 14, Statuto del GRECO.

(63) Il termine de qua è di 14 giorni dalla fine della visita nel Paese, mentre, in assenza di visita, lo stesso decorre invece dal ricevimento della bozza contenente la parte descrittiva redatta dal Segretariato.

(64) Regola n. 28, par. 8, Regole di Procedura del GRECO.

(65) G. LOCATI, op. cit., p. 7.

(66) Art. 15, par. 5, dello Statuto del GRECO: “Evaluation reports shall be confidential. Unless otherwise decided, access to these reports shall be restricted to members of the team which has carried out the evaluation, in addition to members of the GRECO, of the Statutory Committee and of the Secretariat of these bodies”. Di norma, alla chiusura della seduta plenaria, gli Stati valutati non si esprimono subito a favore della pubblicazione del rapporto che li riguarda, ma l’autorizzazione alla pubblicazione interviene in un momento successivo.

(67) Regola n. 30, par. 2, Regole di Procedura del GRECO: “In conformity with article 15, paragraph 6, of the Statute members shall, within 18 months after the adoption of the evaluation report, address to GRECO a situation report (…) indicating the measures taken to follow the recommendations in the evaluation report. GRECO will examine these reports and decide whether or not the recommendations have been complied with”.

(68) Il GRECO è attualmente giunto al quinto Round di Valutazione (ancora in corso), lanciato il 20 marzo 2017 e avente ad oggetto il tema della prevenzione della corruzione e della promozione dell’integrità nei Governi e nelle forze di polizia.

(69) A tal proposito, la Regola n. 31 delle Regole di Procedura prevede che in caso di non ottemperanza parziale o totale alle raccomandazioni del GRECO i membri dello stesso, riuniti in seduta plenaria, alla luce di tali rilievi, possano adottare misure volte a convincere lo stato a conformarsi a quanto previsto, innanzitutto sollecitando la produzione di un rapporto ulteriore e scadenzato (c.d. RC2) da parte dello stato de quo, a cui può seguire la richiesta di ulteriori rapporti sullo stato di avanzamento. Qualora permanga la situazione di non-compliance, Il GRECO (alternativamente o congiuntamente) informa manu propria dell’inadempienza il Capo delegazione dello Stato interessato (Regola n. 32, par. 2 (ii), lett. (a)) oppure

invita il Presidente del Comitato statutario a scrivere al Rappresentante permanente dello Stato interessato presso il CoE (Regola n. 32, par. 2 (ii), lett. (b)) oppure, ancora, invita il Segretario generale del CoE ad inviare una lettera al Ministro degli Affari Esteri di quello Stato (Regola n. 32, par. 2 (ii), lett. (c)). Inoltre, in qualsiasi fase della procedura di non-compliance, il GRECO può inviare ex Regola n. 32, par. 2 (iii) delle Regole di Procedura presso lo Stato inadempiente una missione composta da funzionari di alto livello – come il Presidente stesso del GRECO, il Segretario esecutivo, il Direttore generale degli affari giuridici e alcuni capi delegazione dei Paesi membri – “with a view to reinforcing the importance of complying with the relevant recommendations”. In ultima istanza, se ancora lo Stato non intende adeguarsi alle richieste, il GRECO si rivolge nuovamente al Comitato statutario affinché valuti l’adozione del Public Statement di cui all’art. 16 dello Statuto.

(70) Art.16, Statuto del GRECO.

(71) La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019, che causa la malattia associata conosciuta globalmente col nome di COVID-19. Tale nuovo ceppo di coronavirus, che non è stato precedentemente identificato nell'uomo, ha iniziato a destare interesse a livello internazionale, soltanto a seguito della notifica da parte della Cina, alla fine del dicembre 2019, dell’esistenza di una polmonite da causa sconosciuta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il nuovo coronavirus quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ai sensi degli artt. 12 e 43 del Regolamento Sanitario Internazionale, il 30 gennaio 2020, riconoscendone il carattere pandemico l’11 marzo 2020.

(72) Il riferimento è, in particolare, alle guidelines del 15 aprile 2020 (v., supra, nota 15), ma anche agli anti-corruption trends, challenges and good practices emergenti dal 21esimo General Activity Report del GRECO, pubblicato nell’Aprile 2021, disponibile al link https://rm.coe.int/21st-general-activity-reportgreco- 2020/1680a2173c.

(73) La dottrina, sul punto, è alquanto scarna. Si veda V. TEREMETSKYI, Y. DULIBA, V. KROITOR E AA, Corruption and Strengthening Anti-Corruption Efforts in Healthcare During the Pandemic of Covid- 19, in Medico-Legal Journal, Vol. 89, Issue 1, 2021, pp. 25-28. (74) Nazioni Unite, Dichiarazione del Segretario Generale sulla corruzione nel contesto del COVID-19, 15 ottobre 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0025817220971925

(75) V. S. ROSE-ACKERMAN, Corruption and Covid-19, in Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, No. 20, 2021, pp. 16-36. DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2021.6061

(76) Per un maggiore approfondimento generale, v. Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), COVID-19 Vaccines and Corruption Risks: Preventing Corruption in the Manufacture, Allocation and Distribution of Vaccines, disponibile al link

https://www.unodc.org/documents/corruption/COVID-19/Policy_paper_on_COVID- 19_vaccines_and_corruption_risks.pdf.

(77) GRECO, Corruption Risks and Useful Legal References in the Context of COVID-19, cit.

(78) Ivi, p. 1.

(79) Venti Principi Guida per la Lotta alla Corruzione, supra, nota 14, principio-guida n. 14: “to adopt appropriately transparent procedures for public procurement that promote fair competition and deter corruptors”.

(80) Il riferimento evidente qui è, invece, alla Convenzione civile sulla corruzione.

(81) GRECO, Corruption Risks and Useful Legal References in the Context of COVID-19, cit., p. 2.

(82) Artt. 7-8, Convenzione penale sulla corruzione.

(83) GRECO, Corruption Risks and Useful Legal References in the Context of COVID-19, cit., p. 3.

(84) GRECO, Corruption Risks and Useful Legal References in the Context of COVID-19, cit., p. 5.

(85) V., infra, par. 2.

(86) Si veda, da ultimo, il 21esimo General Activity Report del GRECO, cit., nota 72. Si veda, inoltre, la Raccomandazione R (2000), cit., nota 14.

(87) V., in particolare, Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Legal Regulation of Lobbying Activities in the Context of Public Decision Making, del 22 marzo 2017, R(2017)2. (88) È possibile leggere ed approfondire i rischi di finanza illecita, anche in materia di terrorismo, emergenti dalle sfide poste dal COVID-19 anche attraverso la lente d’ingrandimento di altri organismi internazionali, quali il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), cui si rimanda. V. GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE, Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing, Parigi, Dicembre 2020; ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, COVID-19 Pandemic Interpol Recommendations for Law Enforcement, novembre 2020; ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, Cybercrime: COVID-19 Impact, agosto 2020; GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE, COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing. Risks and Policy Responses, Parigi, maggio 2020; GRUPPO DI AZIONE

FINANZIARIA INTERNAZIONALE, Statement by the FATF President: COVID-19 and Measures to Combat Illicit Financing, del 1° aprile 2020.

(89) Convenzione del Consiglio d’Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica, n. 211, aperta alla firma il 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

(90) In dottrina, si veda C.M.R. CASABONA, A.U. MORA, P.N. JIMÉNEZ, Ó. ALARCÓN-JIMÉNEZ, International Strategies in Fighting Against Medicaments Fraud and Other Similar Offences. The MEDICRIME Convention, in Crime Law and Social Change, Vol. 68, Issue 1-2, 2017, pp. 95-122; S. NEGRI, The Medicrime Convention: Combating Pharmaceutical Crimes Through European Criminal Law and Beyond, in New Journal of European Criminal Law, Vol. 7, Issue 3, 2016, pp. 350-367.

(91) Per un approfondimento sul rapporto tra corruzione e diritti umani, si veda A. ORIOLO, Corruzione e diritti umani nella giurisprudenza di Strasburgo, in T. RUSSO A. ORIOLO (a cura di), op. cit.; M. MARZANO, La corruzione come violazione dei diritti umani, in Diritto penale della globalizzazione, Fasc. 4, 2020; K. OLANIYAN, Towards a Human Rights Approach to Corruption, in A. VON ARNAULD, K. VON DER DECKEN, M. SUSI (eds.), The Cambridge Handbook of New Human Rights. Recognition, Novelty, Rhetoric, Cambridge, 2020, pp. 531-538; K.E. DAVIS, Corruption as a Violation of International Human Rights: A Reply to Anne Peters, in European Journal of International Law, Vol. 29, 2019, pp. 1289- 1296; A. PETERS, Corruption as a Violation of International Human Rights, in European Journal of International Law, Vol. 29, No. 4, 2019, pp. 1251-1287; C. ROSE, The Limitations of a Human Rights Approach to Corruption, in International & Comparative Law Quarterly, Vol. 65, 2016, pp. 405-438; Z. PEARSON, An International Human Rights Approach to Corruption, in P. LARMOUR, N. WOLANIN (eds.), Corruption and Anti-Corruption, Canberra, 2013, pp. 30-61; J. BACIO TERRACINO, Linking Corruption and Human Rights, in Proceedings of the ASIL Annual Meeting, Vol. 104, 2010, pp. 243-246. Si veda, inoltre, Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Respecting Democracy, Rule of Law and Human Rights in the Framework of the COVID-19 Sanitary Crisis. A Toolkit for Member States, del 7 aprile 2020, SG/Inf(2020)11.

(92) In dottrina, v., supra, nota 37. Si veda, inoltre, Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on the Protection of Whistleblowers, del 30 aprile 2014, R(2014)7.

(93) GRECO, Corruption Risks and Useful Legal References in the Context of COVID-19, cit., p. 2.

(94) Venti Principi Guida per la Lotta alla Corruzione, supra, nota 14, principio-guida n. 5: “to provide appropriate measures to prevent legal persons being used to shield corruption offences”.

(95) Nazioni Unite, Dichiarazione del Segretario Generale sulla corruzione nel contesto del COVID-19, cit.

(96) Intervento del Ministro della Giustizia italiana, Prof.ssa Marta Cartabia, all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Sessione Speciale sulla Corruzione, New York, 2-4 giugno 2021.

(97) Ibidem.

(98) Basta guardare ai rapporti valutativi di Paesi quali l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia, la Slovacchia, la Slovenia, che sono sintomatici delle dinamiche evolutive dei loro ordinamenti e legislazioni.

(99) V., supra, nota 72.

(100) V. TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Corruption Perception Index 2020, 2021, pp. 8-10.

(101) Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Sessione speciale contro la corruzione, 2-4 giugno 2021. V. Risoluzione 73/191 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Special Session of the General Assembly Against Corruption, del 17 Dicembre 2018, A/RES/73/191.

(102) Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption on its Preparatory Work for the Special Session of the General Assembly on Challenges and Measures to Prevent and Combat Corruption and Strengthen International Cooperation. Note by the Secretary-General. Addendum, del 17 maggio 2021, A/S-32/2/Add.1.

(103) Per un’analisi più approfondita del contributo delle c.d. soft international organisations nel processo di creazione e di sviluppo del diritto internazionale, v. A. DI STASI, About Soft International Organizations: An Open Question. in R. VIRZO, I. INGRAVALLO (eds.), Evolutions in the Law of

International Organizations, Leiden-Boston, 2015, pp. 44-69; A. DI STASI, Il contributo del G20 e del G8 alla definizione di nuove regulae dell'ordine internazionale tra effettività pseudo-istituzionale e partnership di gruppo, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, Vol. 12, 2009, pp. 20-57.

(104) L’Anti-corruption Working Group (ACWG) è stato istituito, in occasione del summit di Toronto del 2010, dai Leaders del G20 per analizzare l’impatto fortemente negativo della corruzione sulla crescita economica, sul commercio e sullo sviluppo. V. G. TARTAGLIA POLCINI, op. cit

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2022-02-06

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Vannata, E. . (2022). Lufta kundër korrupsionit në nivel “rajonal”: grupi i shteteve kundër korrupsionit (GRECO). Optime, 13(2), 181–198. https://doi.org/10.55312/op.v13i2.372

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