Asset recovery: theksi i ri nga kombet e bashkuara në luftën kundër korrupsionit
DOI:
https://doi.org/10.55312/op.v13i2.379Abstrakti
Kombet e Bashkuara janë prej kohësh aktive në luftën kundër korrupsionit, një fenomen që shqëtëson si vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim. Së fundmi, nëpërmjet Rezolutës GA nr.75/194, rikuperimi i aseteve ka marrë një momentum të ri me një seri rekomandimesh drejt shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Kështu, ky artikull i shërben një qëllimi të dyfishtë që të shikojë në brendësi të kësaj Rezolute, si fillim duke nënvizuar atë që është e re dhe në nga ana tjetër çfarë mund të konsiderohet si një trashëgimi nga përpjekjet e mëparshme në adresimin e çështjes: së dyti për të dalluar nëse dhe ku masat e miratuara nga Asambleja e Përgjithshme ekzistojnë dhe në çfarë shkalle zbatimi. Në veçanti, punimi synon në vendosjen e theksit mbi shumë ndryshime mes qëndrimit të vendeve të përfshira dhe organizatave rajonale.
Fjalët kyçe:
rikuperimi i aseteve, korrupsion, krim transnacional, UNCAC, Kombet e Bashkuara.Shkarkimet
References
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(1) Trattasi della Risoluzione 75/194 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Preventing and combating corrupt practices and the transfer of proceeds of corruption, facilitating asset recovery and returning such assets to legitimate owners, in particular to countries of origin, in accordance with the United Nations Convention against Corruption, del 16 dicembre 2020, A/RES/75/194. La bozza di risoluzione è stata prodotta congiuntamente ed inviata il 17 novembre 2020 da parte di Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Bangladesh, Cile, Colombia, Costa Rica, Costa d’Avorio, Ecuador, El Salvador, Francia, Giappone, Honduras, Irlanda, Italia, Kirghizistan, Malta, Marocco, Messico, Mongolia,
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Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Portogallo, Russia, Spagna e USA. Successivamente hanno provveduto a sponsorizzare la risoluzione Albania, Algeria, Arabia Saudita, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Filippine, Giamaica, Grecia, Guatemala, Guinea, India, Libia, Malawi, Mali, Montenegro, Nigeria, Norvegia, Palau, Polonia, Regno Unito, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Serbia, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Ungheria, Tanzania e Zambia. La Risoluzione è stata adottata a seguito di una relazione ad hoc da parte della Terza Commissione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (relatore speciale Myriam Oehri), Crime prevention and criminal justice, del 23 novembre 2020, A/75/479, par. II “A Draft resolution A/C.3/75/L.4/Rev.1”.
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(2) J. BRUN, L. GRAY, C. SCOTT, K.M. STEPHENSON, Asset Recovery Handbook, Washington D.C., 2011, p. 5 ss. DOI: https://doi.org/10.1596/9780821386347_CH01
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(3) Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, del 2 giugno, 2020, COM/2020/217 final, par. 1.1: “La confisca dei proventi di reato è una componente essenziale della lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, giacché priva i criminali dei loro introiti finanziari e garantisce che il crimine ‘non paghi’”.
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(4) Risoluzione 75/195 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Strengthening and promoting effective measures and international cooperation on organ donation and transplantation to prevent and combat trafficking in persons for the purpose of organ removal and trafficking in human organs, del 16 dicembre 2020, A/RES/75/195; Risoluzione 75/196 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity, 16 dicembre 2020, A/RES/75/196; Risoluzione 75/197 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, United Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, del 16 dicembre 2020, A/RES/75/197.
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(5) Come specificato da N.N. OKONJO-IWEALA, allora Direttore amministrativo della Banca Mondiale, e Y. FEDOTOV, allora Direttore esecutivo dell’UNDOC, nella prefazione di J. BRUN, L. GRAY, C. SCOTT, K.M. STEPHENSON, op. cit.
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(6) Relazione Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi, cit. I citati numeri, unitamente al contenuto della Relazione, hanno indotto le istituzioni europee a produrre la significativa Risoluzione del Parlamento europeo, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – Piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti, del 10 luglio 2020, 2020/2686(RSP)) con la quale viene approvato il piano d’azione sulla lotta contro il money laundering ed terrorism founding, evidenziando i cambiamenti più urgenti per raggiungere un quadro europeo efficiente.
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(7) Il punto per esteso recita come segue: “[r]ealizing that the fight against corruption at all levels, including by facilitating international cooperation to achieve the purposes enshrined in the Convention, including on asset recovery and return, plays an important role in the promotion and protection of all human rights and in the process of creating an environment conducive to their full enjoyment and realization”. L’ultima espressione coincide con il titolo “The negative impact of corruption on the enjoyment of human rights” in comune a tre risoluzioni adottate dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, organo sussidiario dell’Assemblea Generale. Le risoluzioni, che riflettono sulla correlazione tra diritti umani e corruzione sia nell’ambito privato che pubblico. Tra le altre, v. le risoluzioni A/HRC/RES/23/9 del 13 giugno 2013;
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A/HRC/RES/29/11 del 2 luglio 2015; A/HRC/RES/35/25 del 23 giugno 2017.
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(8) Si allude alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, sottoscritta a New York il 31 ottobre 2003.
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(9) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, in federalismi.it, n. 9, 2019, p. 4.
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(10) Ibidem. Tale affermazione è perfettamente inquadrabile in uno dei considerando della Ris. 75/194: “reiterating its concern about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and the values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, in particular when an inadequate
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national and international response leads to impunity”. Cfr. V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale "multilivello" dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, p. 8 ss.
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(11) Una panoramica generale sul rapporto tra corruzione e diritti umani è stata effettuata dal RAOUL WALLENBERG INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW, The Nexus Between Anti-Corruption and Human Rights, Lund, 2018. Per una disamina del rapporto tra diritti umani e corruzione nel contesto della giurisprudenza europea, v. A. ORIOLO, Corruzione e diritti umani nella giurisprudenza di Strasburgo, in A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di), La lotta contro la corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, 2021, pp. 81-106.
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(12) T. SØREIDE, Democracy’s Shortcomings on Corruption, in S. ROSE-ACKERMAN, P.D. CARRINGTON (eds.), Anti-Corruption Policies. Can International Actors Play a Constructive Role?, Durham, 2013, p. 132.
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(13) Reiterata nel seguente considerando: “[r]eaffirming the importance of respect for human rights, the rule of law at the national and international levels, the proper management of public affairs and democracy in the fight against corruption”.
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(14) Si pensi che nel caso del dittatore nigeriano Sani Abacha l’ammontare di fondi sottratti all’erario di Abuja era una cifra compresa tra i 3 ed i 5 miliardi di dollari, di cui solamente 500 milioni – depositati su conti elvetici – sono stati recuperati nel 2005 dalla Nigeria ed allocati in investimenti in favore delle fasce più povere della popolazione. E. MONFRINI, The Abacha Case, in M. PIETH (ed.), Recovering Stolen Assets, Berna, 2008. Altri 321 milioni di dollari sono stati invece recuperati nel 2018 come riportato da C. ZEIER, Restituzione dei fondi di Abacha ai Nigeriani, in EineWelt, n. 2, 2018. O ancora, nel caso di Vladimiro Montesinos Torres, ex capo del Servizio nazionale d'informazione del Perù, nonché consigliere del presidente peruviano Alberto Fujimori, i fondi indebitamente sottratti (pari a 49,5 milioni di dollari e presenti anche qui su conti svizzeri) sono stati restituiti al Perù nel 2002 e reimpiegati in favore della popolazione. G. JORGE: The Peruvian Efforts to Recover Proceeds from Montesinos’s Criminal Network of Corruption, in M. PIETH, op. cit.
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(15) “Expressing concern over illicit financial flows, and related tax evasion, corruption and moneylaundering, and their negative impact on the world economy”.
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(16) “Noting with appreciation the ongoing efforts (…) to (…) strengthen international cooperation and promote public integrity and transparency in the fight against corruption, which fuels illicit trade and insecurity and is a tremendous barrier to economic growth and the safety of citizens”.
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(17) Cfr., tra le altre, Risoluzione del Parlamento europeo, Colmare il divario tra la legislazione contro la corruzione e la realtà, del 15 settembre 2011, P7_TA(2011)0388, in GUUE C 51E, del 22 febbraio 2013, considerando F: “la corruzione mina lo Stato di diritto, conduce ad un uso improprio del denaro pubblico in generale e dei fondi UE forniti dai contribuenti e causa distorsioni del mercato che hanno svolto un ruolo nella crisi economica attuale”; Risoluzione del Parlamento europeo, Criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia), dell'11 giugno 2013 (2012/2117(INI)), in GUUE C 65, del 19 febbraio 2016, considerando AS: “la corruzione è percepita dal 74 % dei cittadini europei come un problema
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fondamentale nel proprio Paese nonché a livello sovranazionale e che fenomeni di corruttela si verificherebbero in tutti i settori della società; considerando che la corruzione mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nell'efficacia dei governi eletti nel preservare lo Stato di diritto, perché crea privilegi e conseguentemente iniquità sociale; che la sfiducia nella classe politica si accentua nei periodi di grave crisi economica”.
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(18) S. BONFIGLI, L’Italia e le politiche internazionali di lotta alla corruzione, in F. MERLONI, L. VANDELLI (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, 2010, p. 109.
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(19) Risoluzione 70/1 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, del 25 settembre 2015, A/RES/70/1.
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(20) Nel Piano d’Azione del G20 infatti si afferma: “[w]e further reaffirm our shared commitments under Goal 16 of the 2030 Agenda for Sustainable Development to ‘substantially reduce corruption and bribery in all their forms’ and ‘strengthen the recovery and return of stolen assets’. Per maggiori informazioni sul G20 e le sue iniziative in opposizione al fenomeno corruttivo, v. G. TARTAGLIA POLCINI, Il contrasto alla
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corruzione nell’attività dei fori multilaterali: la presidenza italiana del G20, in A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di), La lotta contro la corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, 2021, pp. 179-194. Un prodotto interessante dell’attività del G20 è la creazione di 9 principi benchmark per l’asset recovery che poi sono stati declinati in base ad ogni singolo paese membro di questa pseudoorganizzazione:
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Gruppo di lavoro G20 contro la corruzione, Nine Key Principles of Effective Asset Recovery Adopted, 2011.
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(21) Maggiori info disponibili al link https://www.g20.org/measuring-corruption-importancedevelopments- and-added-value-of-anti-corruption-working-group-2021.html.
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(22) Dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, The New European Consensus on Development ‘Our World, Our Dignity, Our Future’, del 7 giugno 2017.
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(23) È il caso della Spagna per G. TASCIONI, La corruzione nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: riflessioni sul caso spagnolo e le sue connessioni con il commercio di armi, 2019, p. 21. Tale nazione, infatti, è restia ad implementare specifiche riforme sulla trasparenza, lasciando le procedure di esportazione delle armi in uno stato di opacità, più precisamente di “notevole mancanza di trasparenza e accountability”.
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(24) Risoluzione 69/313 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda), del 27 luglio 2015, A/RES/69/313.
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(25) Per maggiori informazioni, v. infra, par. 3 di questo contributo.
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(26) Dichiarazione congiunta, The New European Consensus on Development, cit., parr. 3 e 50, ove è stabilito che “EU and its Member States will work with partner countries to promote progressive taxation, anti-corruption measures and redistributive public expenditure policies, and to tackle illicit financial flows so as to promote access to quality basic services for all”.
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(27) Relazione Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit. La Relazione descrive l’intento della Commissione armonizzare maggiormente i regimi di recupero dei beni vigenti nell'UE. Tale valutazione riguarderà sia la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, del 3
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aprile 2014, in GUUE L 127/39, del 29 aprile 2014, sia la Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, del 6 dicembre 2007, in GUUE L 332/103, del 18 dicembre 2007.
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(28) Risoluzione 70/174 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, del 17 dicembre 2015, A/RES/70/174.
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(29) UNODC, Achievements Report 2020, 2021, disponibile al link www.viewer.joomag.com/networkachievements-report 2020/0170541001618327479?short&.
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(30) Creato attraverso la Risoluzione 3/1 durante la terza sessione della COSP del 9-13 novembre 2009 a Doha, il Meccanismo consente di verificare il corretto adempimento degli obblighi convenzionali maturati in capo agli Stati Parte. I controlli vengono effettuati secondo la logica del peer review, ovvero secondo un giudizio prodotto da Stati Parte verso altri Stati Parte. È stabilita una vera e propria tabella di marcia che
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prevede cicli di cinque anni durante i quali vengono verificati di volta in volta due capitoli tematici della Convenzione, precisandosi che, caso per caso, vengono sorteggiati due Stati Parte che effettueranno il controllo sullo Stato da valutare. L. SALAZAR, Contrasto alla corruzione e processi internazionali di mutua valutazione: l’Italia davanti ai suoi giudici, in Cass. Pen., Vol. 52, n. 12, 2012, pp. 4272-4275. Nel caso dell’Italia, il primo ciclo di valutazione (2010-2015) ha riguardato i capitoli della repressione e della cooperazione internazionale, il secondo ciclo (2010-2020) quello della prevenzione e dell’asset recovery. Peraltro, questo secondo ciclo di valutazione si è concluso con esito ampiamente positivo e con eneficio per l’immagine e per la crescita del valore reputazionale dell’Italia.
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(31) Esempi di disfunzionalità sono: la disponibilità de facto di un diritto di veto per lo Stato soggetto a valutazione circa alcuni aspetti della procedura; il ruolo di mera comparsa per la società civile al momento della valutazione e della stesura delle elazioni; nonché il regime pubblicitario della relazione finale assai ristretto, ovvero di “sostanziale natura confidenziale”. S. BONFIGLI, op. cit., p. 111. Per maggiori
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informazioni sul GRECO, v. E. VANNATA, La lotta alla corruzione in ambito “regionale”: il Gruppo
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di Stati contro la Corruzione (GRECO), in T. RUSSO, A. ORIOLO, G. DALIA (eds.), “EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs”, 2nd Edition Essays, OPTIME, (in corso di pubblicazione) 2021.
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(32) G. NICCHIA, I meccanismi di monitoraggio istituiti dalle Convenzioni internazionali in tema di lotta alla corruzione, in A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, Padova 2014, p. 451.
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(33) Risoluzione 58/4 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Mérida), del 31 ottobre 2003, A/RES/58/4.
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(34) Legge 3 agosto 2009, n. 116, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché’ norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in G.U. n. 188, del 14 agosto 2009.
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(35) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, cit., p. 6.
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(36) E. ZANIBONI, Ordine internazionale e lotta alla corruzione, in Dir. pubbl. comp. eur, n. 4, 2014, p. 1923.
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(37) Un valido aiuto per comprendere la validità e portata dei singoli articoli è dato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption, 2012, il quale descrive le singole disposizioni chiarendone la portata alla luce dei lavori preparatori.
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(38) S. BONFIGLI, op. cit., p. 110; per una valutazione sul diritto di libera espressione rapportato al whistleblowing, v. T. RUSSO, Il whistleblowing come strumento “multilivello” della lotta alla corruzione, in A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di), La lotta contro la corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, 2021, pp. 126-153.
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(39) Il Titolo II riguarda le misure preventive, comprensive di meccanismi istituzionali, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla trasparenza e alla responsabilità. Il Titolo III attiene alle misure penali, istituendo in capo agli Stati Parte l’obbligo di conferire carattere penale a una grande diversità di infrazioni correlate ad atti di corruzione, laddove esse non siano già presenti nel diritto
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interno in qualità di illeciti penali. Elemento innovativo della Convenzione è indubbiamente l’ampliamento del campo di applicazione poiché non si limita a prendere in considerazione le sole forme elementari o “tradizionali” di corruzione, bensì anche quegli atti commessi allo scopo di facilitare la corruzione stessa (es., ostacolo al buon funzionamento della giustizia, ricettazione, riciclaggio di proventi della corruzione).
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Il Titolo IV si occupa di cooperazione internazionale, essenziale in tutti i momenti della lotta contro la corruzione: prevenzione, indagini, perseguimento dei responsabili, sequestro e restituzione dei beni illecitamente ottenuti. A differenza dei precedenti strumenti internazionali, la Convenzione prevede una mutua assistenza giudiziaria anche in assenza di doppia incriminazione, qualora tale assistenza non implichi
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misure coercitive. Il Titoli VI e VII comprendono articoli che riguardano rispettivamente l’uno l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, l’altro i meccanismi applicativi della Convenzione. Le clausole finali del Titolo VIII riguardano, infine, l’attuazione della Convenzione, i meccanismi di composizione delle controversie e di denuncia della Convenzione. Per un’analisi sull’evoluzione della Convenzione, v. per tutti
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A.K. WEILERT, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) – After Ten Years of Being in Force, in Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Vol. 19, n. 1, 2016, pp. 216-240. DOI: https://doi.org/10.1163/18757413-00190008
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(40) Il considerando in questione recita per intero: “[b]earing in mind the need to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively, that the return of assets is one of the main objectives, an integral part and a fundamental principle of the Convention, and recalling article
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of the Convention, under which States parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance with regard to asset return”.
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(41) L. BORLINI, Linee evolutive della normativa internazionale in materia di asset recovery, in Dir.com.int, n. 3, 2012, p. 585 ss. Cfr. anche L. BORLINI, G. NESSI, International Asset Recovery: Origins, Evolution and Current Challenges, in Dir.com.int, Fasc. 2, 2014, pp. 397-435. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2391713
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(42) Altri trattati da segnalare sono, su tutti, la Convenzione OCSE del 1997 on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. A livello regionale si segnalano, su tutte, le due Convenzioni del 1999 del Consiglio d’Europa, denominate Criminal Law Convention on Corruption e Civil Law Convention on Corruption; la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
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Comunità europee adottata dal Consiglio dell’Unione europea nel 1995, completata da tre Protocolli, ovvero il primo (1996), relativo alla corruzione dei funzionari comunitari, il secondo (1997) in tema di responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni, di riciclaggio e confisca, di cooperazione tra i servizi della Commissione europea e gli Stati nonché di protezione dei dati, il terzo (1996) sulla competenza
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della Corte di giustizia dell’Unione europea a interpretare la Convenzione tramite rinvio pregiudiziale; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali, adottata dallo stesso Consiglio dell’Unione del 1997; la Convenzione dell'Unione africana sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione del 2003;); Convenzione Interamericana contro la Corruzione del 1996; Convenzione araba contro la corruzione del 2010 (Lega Araba). Una lunga e approfondita analisi delle singole fonti regionali è fornita da V. MONGILLO, op. cit., p. 463 ss.
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(43) Art. 12 UNTOC, intitolato “Confisca e sequestro”. Il primo comma recita come segue: “[g]li Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell’ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di: a) proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi; b) beni, attrezzature e altri strumenti
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utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione”. Per una rassegna su tutti questi strumenti quanto al diverso ambito di applicazione, v. N. PARISI, D. RINOLDI, L’applicazione in Italia di strumenti giuridici internazionali contro la corruzione, in G. FORTI (a cura di), Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, Milano, 2003, p. 221 ss.
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(44) Cfr. R. RAZZANTE, G. POLCINI TARTAGLIA, Prevenzione e repressione della corruzione a livello internazionale. La relativa fallacia degli indicatori di rating e le moderne strategie di contrasto, in Il diritto penale della globalizzazione, n. 1, 2017, pp. 5-11.
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(45) Conferenza delle Parti della Convenzione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale, Celebrating the twentieth anniversary of the adoption of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and promoting its effective implementation, del 12 ottobre 2020, CTOC/COP/2020/L.7/Rev.1. Attraverso la Risoluzione Falcone, viene potenziato il contrasto alla dimensione economica della criminalità, offrendo strumenti sempre più avanzati di prevenzione e di repressione delle nuove forme di criminalità. Vieppiù, nel documento si fa anche chiaro riferimento alla cooperazione globale avverso le conseguenze socio-economiche della pandemia da Covid-19, nonché l’infiltrazione mafiosa nel mondo imprenditoriale.
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(46) A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall’impegno di Gaetano Costa alla “Risoluzione Falcone” delle Nazioni Unite, in Sistema Penale, 2020, p. 16.
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(47) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, cit., p. 2.
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(48) Ad esempio, tra le altre, Risoluzione (97)24 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Twenty Guiding Principles against Corruption, del 6 novembe 1997; Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on Codes of Conduct for Public Officials, dell’11 maggio 2000, R(2000)10); Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns, dell’8 aprile 2003, R(2003)4.
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(49) Raccomandazione del Consiglio OCSE, on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions; del 25 maggio 2009; Raccomandazione del Consiglio OCSE, for Further Combating Bribery of Foreign Public Officals in International Business Transactions, del 26 novembre 2009; Raccomandazione del Consiglio OCSE, for Development Cooperation Actors on Managing the Risk of Corruption, 16 novembre 2016; Raccomandazione del Consiglio OCSE, on Bribery and Officially Supported Export Credits, del 13 maggio 2019.
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(50) Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, Politica globale dell’Unione europea contro la corruzione, del 28 maggio 2003, COM(2003) 317 final; Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011, cit.; Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 giugno 2013, cit.; Risoluzione del Parlamento europeo, Trasparenza,
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responsabilità e integrità nelle istituzioni dell'UE, del 14 settembre 2017, P8_TA(2017)0358, in GUUE C 337/120, del 20 settembre 2018.
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(51) F. FALATO, Prescrizione, corruzione e processi internazionali di mutua valutazione, in Arch. pen., n. 3, 2017, pp. 2-3.
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(52) E. ZANIBONI, op. cit., p. 1951. Invece, una differenziazione proposta da UNODC, Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention Against Corruption, Vienna, 2006, fa riferimento ai “mandatory requirements”, ovvero obblighi “to take legislative or other measure”; agli “optional requirements”, intesi come “obligations to consider”; nonché alle “optional measures”, ovvero “measures States parties may wish to consider”.
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(53) Il riferimento è all’Allegato 1 della Risoluzione 55/61 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, An effective international legal instrument against corruption, del 4 dicembre 2000, A/RES/55/61, ove si fornisce una lista indicativa “of international legal instruments, documents and recommendations against corruption”.
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(54) Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, del 16 maggio 2005, STCE n°198, Preambolo. l testo evidenzia che il rapido accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, inclusi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
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(55) L. GRAY, K. HANSEN, P. RECICA-KIRKBRIDE, L. MILLS, Few and Far. The Hard Facts on Stolen Asset Recovery, Washington D.C., 2014, p. 1. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0274-4_es
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(56) “Recognizing that States continue to face challenges in recovering assets owing to differences between legal systems, the complexity of multi-jurisdictional investigations and prosecutions (…)”.
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(57) J. SMITH, M. PIETH, G. JORGE, The Recovery of Stolen Assets: A Fundamental Principle of the UN Convention against Corruption, in U4Brief, n. 2, febbraio 2007, pp. 1-4.
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(58) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 398.
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(59) Un contenuto analogo, ma non identico, va riconosciuto alla Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata nel 1995 ed entrata in vigore nel 1999. Infatti, essa mira ad ottenere una più ampia armonizzazione del diritto internazionale afferente alla restituzione di oggetti di valore storico-culturale che siano stati rubati (art. 1, lett. a).
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(60) La Ris. 75/194 afferma: “[r]ecognizing that those who engage in corrupt acts, whether natural or legal persons, should be held accountable and prosecuted by their domestic authorities, consistent with domestic law and the requirements of the Convention, and that all appropriate efforts should be made to conduct a financial investigation into assets illegally acquired by them and to recover such assets through domestic confiscation proceedings, international cooperation for purposes of confiscation or appropriate direct recovery measures”.
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(61) Ad esempio: “[w]elcoming the commitment of States parties to the Convention, in particular their determination to give effect to the obligations set out in chapter V of the Convention in order to prevent, detect, deter and recover in a more effective manner the international transfer of proceeds of crime and to strengthen international cooperation in asset recovery”; v. supra, nota 26. Al contrario, guardando alla
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Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Prevention of corrupt practices and illegal transfer of funds, del 22 dicembre 1999, A/RES/54/205, si può notare che, prima dell’UNCAC, la profondità e l’estensione del discorso da parte dell’ONU circa la corruzione – sull’asset recovery in particolar modo – fosse considerevolmente esiguo.
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(62) M. PIETH (ed.), op. cit., p. 9. Del resto, la Risoluzione 56/260 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Terms of reference for the negotiation of an international legal instrument against corruption, del
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dicembre 2002, A/RES/56/260, prescrisse al punto 3 un “comprehensive and multidisciplinary approach” al Comitato formato ad hoc per la stesura della Convenzione.
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(63) “(…) recalling article 51 of the Convention, under which States parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance with regard to asset return”.
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(64) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 404.
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(65) Ibid; l’art. 31, par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) stabilisce: “[u]n trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.
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(66) Il considerando per intero recita: “[r]ecalling that the purposes of the Convention, as set out in article 1, are to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively, to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery, and to promote the integrity, accountability and proper management of public affairs and public property”.
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(67) Al momento della ratifica italiana intervenuta nel 2009, il contenuto dell’art. 52 UNCAC era già previsto in Italia dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 del, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, in G.U. n. 157 del 6 luglio 1991, la quale recepì nel nostro Paese il sistema antiriciclaggio delineato dalla Direttiva
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/308/CE del Consiglio, relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, del 10 giugno 1991, in GUUE L 166, del 28 giugno 1991 (c.d. prima direttiva). La stessa mirava a tutelare la credibilità ed il corretto funzionamento dei sistemi finanziari dei Paesi membri, anche nel rispetto degli standard previsti dalle raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale.
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(68) J. BRUN, L. GRAY, C. SCOTT, K.M. STEPHENSON, op. cit., p. 159 ss.
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(69) Per l’OCSE Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery – A Joint OECD-StAR Analysis, 2012, p. 16, la confisca è “the permanent deprivation of assets by order of a court or other competent authority”. La confisca può quindi seguire una condanna penale, oppure presentarsi come di natura civile/amministrativa. Tuttavia, vi è parte della dottrina che ritiene che la confisca sia una forma di sanzione in sé, come B. HERPEL, Toward a Constitutional Kleptocracy: Civil Forfeiture in America, in Michigan Law Review, n. 96, 1998, pp. 1923-1926; M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, p. 625 ss.; S.D. CASSELLA, Asset Forfeiture Law in the United States 2nd ed., 2013, p. 3.
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(70) L’Unione Europa, con il Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, del 14 novembre 2018, in GUUE L 303, del 28 novembre 2018, ha disposto direttamente sul riconoscimento di tali provvedimenti, eccezion fatta per quelli emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa (art. 1, par. 4).
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(71) Si pensi al caso di Mobutu Sese Seko, dittatore della Repubblica Democratica del Congo (ai tempi Zaire) fino al 1997, i cui fondi illeciti depositati in Svizzera ammontavano a 4 milioni di dollari. Nonostante fossero state le autorità svizzere a fare richiesta presso le autorità congolesi per identificare il titolare del conto bancario in questione, la Repubblica Democratica del Congo ritenne che il dispendio di risorse per il recupero della somma sarebbe stato sproporzionato rispetto al successivo ritorno economico. T. DANIEL, Repatriation of Looted State Assets: Selected Case Studies and the UN Convention against Corruption, in R. HODESS, T. INOWLOCKI., D. RODRIGUEZ, T. WOLFE (eds.), The Global Corruption Report, Londra-Berlino, 2004, pp. 100-107.
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(72) In Italia, contestualmente alla ratifica dell’UNCAC nel 2009, furono introdotti gli Artt. 740-bis c.p.p., intitolato “Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate” e 740-ter c.p.p., intitolato “Ordine di devoluzione”, i quali danno concreta esecuzione ad una delle parti più innovative della Convenzione.
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(73) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 417. Cfr. J.B. WELD, International Cooperation in the Recovery of Criminal Assets, in UNAFEI 146th International Training Course Visiting Experts’ Papers, Resource Material Series No.83, 2020, p. 29, nota 2, che invece ritiene che una tipica disposizione dei trattati multilaterali “often eliminates the ability to provide formal legal assistance in criminal tax matters because many countries, including the United States, do not provide for forfeiture or confiscation for tax crimes”.
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(74) Ivi, p. 418.
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(75) Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, Divisione per la globalizzazione e le strategie di sviluppo, Paper on the Promotion of international cooperation to combat illicit financial flows and strengthen good practices on assets return to foster sustainable development: Achievements, challenges and ways forward, del 7 ottobre 2020, p. 13, disponibile al link www.unctad.org/system/files/official-document/webosg2021d1_en.pdf. È giusto far presente che la Risoluzione 75/206 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Promotion of international cooperation to combat illicit financial flows and strengthen good practices on assets return to foster sustainable
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development, del 21 dicembre 2020, A/RES/75/206, nasce quale atto di trasposizione del Paper prodotto dall’UNCTAD. Tuttavia, per via del contenuto meno “fedele” alle conclusioni espresse dalla Conferenza, nonché una minore solennità che traspare nel testo, la Ris. 75/194 appare un miglior recipiente di tali conclusioni.
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(76) Ris. 75/194, cit., punto 17.
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(77) Art. 5(4) UNCAC: “Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione”.
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(78) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, cit., p. 26.
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(79) Cfr. G. ABBATINO, N. PARISI, L’ANAC nel contesto delle relazioni internazionali, in R. CANTONE, F. MERLONI, La nuova Autorità nazionale anticorruzione, Padova, 2015; M.C. ROMANO, Il ruolo e le competenze di ANAC sui contratti pubblici, in M. D’ALBERTI (a cura di), Corruzione e
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pubblica amministrazione, Napoli, 2017; N. PARISI, ANAC and the Italian Model for the Prevention of Corruption. Best Practices, Challenges and Gaps, in G. BELLANTUONO, F. LARA, Legal Conservations Between Italy and Brazil, Trento, 2018.
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(80) Agence française anticorruption, Global Mapping of Anti-Corruption Authorities, maggio 2020.
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(81) Quest’ultima è stata lanciata nel settembre 2007 in partnership dalla Banca Mondiale e UNODC con lo scopo di promuovere la ratifica ed implementazione del Titolo V UNCAC. La StAR è particolarmente significativa siccome ha avviato un’intensa produzione di linee guida, principi e relazioni sullo stato dell’arte utili al recupero dei proventi criminosi. Un esempio è il Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments. A Progress Report and Recommendations for Action, marzo 2011, pp. 2, 51 ss e Allegato A, che, patrocinato anche dall’OCSE, presenta delle conclusioni in sostanza assimilabili a quelle prodotte 10 anni dopo dall’Assemblea Generale nella risoluzione esaminata in questo contributo.
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(82) S. BLEY, INTERPOL’s Asset Recovery Initiatives and Support, 2018.
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(83) Progress report del Gruppo di lavoro intergovernativo sull’asset recovery, on the implementation of the mandates of the Working Group on Asset Recovery, del 20 marzo 2019, CAC/COSP/WG.2/2019/2, punto 80.
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(84) F. DESTERBECK, D. SCHANTZ, Asset Recovery in the UNCAC Convention: Possibilities and Limitations, in eucrim, n. 4, 2009, p. 168.
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(85) G20 Anti-Corruption Working Group, 2020 Accountability Report, ottobre 2020, p. 19.
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(86) F. DESTERBECK, D. SCHANTZ, op. cit., riporta che ad oggi il network consta di 45 membri per 39 Stati.
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(87) Risoluzione del Parlamento europeo, Criminalità organizzata nell'Unione europea, del 25 ottobre 2011, (2010/2309(INI)), in GUUE C 131E, dell’8 maggio 2013.
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(88) Istituiti con la Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, del 6 dicembre 2007, in GUUE L 332, del 18 dicembre 2007.
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(89) Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, del 18 dicembre 2006, in GUUE L 386, del 29 dicembre 2006. Nel 2020, la loro centralità ed importanza viene ribadita nella Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit. par. 4., intitolato “Identifying and tracing illegally acquired assets”.
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(90) I tempi di risposta, invece, sono da taluni considerati “striking” in UE, in quanto pari a 8 ore dall’avvenuta di una richiesta di informazioni urgenti; mentre il limite standard è compreso tra una settimana e 14 giorni. F. DESTERBECK, D. SCHANTZ, op. cit. Cfr. M. MAUGERI, Mutual Recognition and Confiscation of Assets: An EU Perspective, in C. KING, C. WALKE, J. GURULÉ (eds.), The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, Basingstoke, 2018; cfr. L. SAVASTANO, Indagini patrimoniali all’estero: il network europeo dell’Asset Recovery Office, in Il Centauro, n. 216, 2019, pp. 12-14.
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(91) Il gruppo rappresenta l'organismo globale delle Financial Intelligence Unit (FIU) ed è stato costituito nel 1995 per il supporto alle prassi operative e alla collaborazione internazionale. Le FIU aderenti sono rapidamente aumentate, superando nel corso degli anni le 150. La FIU italiana è membro del Gruppo Egmont dal 1996 (fino al 1° gennaio 2008 come Ufficio Italiano dei Cambi, successivamente come Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).
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(92) B. IGE, Abacha and the Bankers: Cracking the Conspiracy, in Forum on Crime and Society, Vol. 2, n. 1, 2002, p. 111.
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(93) A. NKOYOCK, United Nations Partnership with Financial Intelligence Unit Germany Highlights Innovative Software Tools Used to Combat Organized Crime, in UNGoPortfolio, 27 settembre 2020: “(…) essential software solutions for Financial Intelligence Unit Germany, not only due to its workflow management system for suspicious transaction reports and other types of information, but also as the central interface with target systems, databanks and other sources of intelligence”.
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(94) Ris. 75/194, cit., punto 50.
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(95) Ivi, punto 62.
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(96) Art. 60(2) UNCAC.
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(97) Risoluzione 67/189 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity, del 27 marzo 2013, A/RES/67/189.
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(98) Ris. 75/194, cit., punto 62.
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(99) M.V. VLASIC, G. COOPER, Beyond the Duvalier Legacy: What New “Arab Spring” Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery, in Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 10, n. 1, 2011, p. 25.
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(100) Ris. 75/19, cit., punto 15.
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(101) C. CETINA, Policy Brief #8 – Tecnología para la integridad en tiempos del COVID-19, 2020, pp. 3 e 9.
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(102) Ris. 75/19, cit., punto 24; da raccordarsi con il punto 56 che chiede agli Stati di “to make widely available information on their legal frameworks and procedures with regard to asset recovery under chapter V of the Convention”, dunque ampliando lo spettro delle informazioni che dovrebbero essere condivise in ambito di cooperazione.
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(103) Ivi, punto 54. Un richiamo all’attuazione e promozione di prassi efficaci, anche inserite nel Titolo II “Misure preventive”, è presente all’art. 5(2) UNCAC. Diversamente, un richiamo generico (ovvero non legato alla prevenzione) alla condivisione delle migliori prassi è presente all’art. 61(2) UNCAC.
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(104) Decisione 2007/845/GAI, cit., art. 6 (“Exchange of best practices”).
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(105) T.S. GREENBERG, L.M. SAMUEL, W. GRANT, L. GRAY, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Washington D.C., 2009. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8
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(106) Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, Best Practices Paper Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery, ottobre 2012.
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(107) Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il GAFI è un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
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(108) Il mandato alla loro produzione venne conferito dalla stessa Assemblea Generale e dal COSP UNCAC nel 2013. Le Linee Guida di Losanna sostanzialmente illustrano quattro momenti fondamentali: 1) attività di Intelligence ed indagini preliminari; 2) attività di indagine effettiva; 3) comunicazione tra autorità; 4) cooperazione internazionale.
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(109) L’iniziativa è stata promossa dall’ANAC e, oltre all’Italia, hanno firmato la dichiarazione d’intenti Francia, Danimarca, Azerbaigian, Bosnia, Croazia, Albania, Estonia, Grecia, Montenegro, Romania, Serbia, Ucraina, Slovacchia, Moldavia e Slovenia.
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(110) Ris. 75/19, cit., punto 19.
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(111) K.M. STEPHENSON, L. GRAY, R. POWER, J. BRUN, G. DUNKER, M. PANJER, Barriers to Asset Recovery, Washington D.C., 2011; v. anche. K. STEPHENSON, L. GRAY, R. POWER, Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action, 2011. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8660-6
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(112) Precisamente si fa riferimento ad un “lack of political will to identify asset recovery as a priority and failure to attend to anti-money laundering measures to prevent asset flight” ed un “lack of a comprehensive, sustained, and concerted policy or strategy to identify asset recovery as a priority and to ensure alignment of objectives, tools, and resources to this end”, ivi, p. 2.
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(113) J.B. WELD, op. cit., p. 36: “Recovery of corruption proceeds is fraught with barriers not necessarily present in other types of criminal cases. Differences in legal systems and the resources needed for endless court challenges by the prokleptocrat’s family and associates increase the difficulty”.
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(114) P. MAURO, P. MEDAS, J. FOURNIER, The Cost of Corruption, in Finance & Development, Vol. 56, n. 3, 2019, p. 29: “[i]t starts with domestic political will, continuous strengthening of institutions to integrity and accountability, and global cooperation”.
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(115) U. ZVEKIC, Governare la corruzione globale le convenzioni dell’ONU contro il crimine: UNTOC ed UNCAC, dicembre 2019, p. 23.
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(116) M.C. BASSIOUNI, Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, Milano, 1999, p. 155; in tal senso anche E. ZANIBONI, op. cit., p. 1949: “[i]n primo luogo, la possibilità di un contrasto efficace e di una definitiva messa al bando delle condotte di cui ci stiamo occupando è resa assai problematica e di difficile realizzazione a causa delle commistioni e collusioni che la corruzione crea
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tra attività pubbliche e private, tra controllori e controllati, e così via”.
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(117) P. MASON, Twenty Years with Anticorruption, in U4 Practitioner Experience Note, 2020, parte 6, p. 4. Inoltre, la cooperazione è resa complessa dalla presenza, in taluni casi, di veri e propri “ricatti politici” per il rimpatrio dei fondi, come nel caso dell’Indonesia e di Hong Kong. Nel caso di specie, si fa riferimento ad 800 milioni di dollari del banchiere indonesiano, Hendra Rahardja, sottratti indebitamente dalla Bank of
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Indonesia Liquidity Support e despositati su un proprio conto ad Hong Kong. L’ex colonia britannica si è offerta nel 2007 di aiutare lo Stato indonesiano in cambio di una commissione del 20% e con un equa ripartizione tra i due Stati del rimanente 80%. A. KHALIK, RI Poised to Recover $800m in Stolen Assets, in The Jakarta Post, 5 settembre 2007.
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(118) Mentre nel caso di Mohamed Abacha, figlio del dittatore nigeriano Sani Abacha, le immunità non sono state applicate ed è stato possibile recuperare 635 milioni di dollari e 75 milioni di sterline, in altri Stati in via di sviluppo l’asset recovery è soventemente complicato dalla presenza di immunità riconosciute in capo ai propri leader politici e figure istituzionali vicine a questi Un esempio pratico è offerto dal caso
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del presidente del Gambia, Yahya Jammeh, cui vari paesi dell’Africa Occidentale avevano offerto l’immunità nel 2017 a fronte di una indebita sottrazione da fondi pubblici di ben 975 milioni di dollari. In particolare, il blocco di paesi africani ECOWAS avviò una serie di incontri con l’interessato perché si autodestituisse, promettendo l’immunità ed un esilio sicuro nella Guinea Equatoriale. Peraltro, la Guinea Equatoriale è uno Stato che si è dimostrato particolarmente inquinato da politiche ad personam, visto che il proprio presidente, Teodoro Obiang Mbasogo, ha provveduto a nominare il proprio figlio, Teodoro Obiang Mangue, secondo vicepresidente del paese, in modo da “concedergli” l’immunità dalla giurisdizione estera. E. MONFRINI, op. cit., p. 44; Anger in Gambia as the Extent of Jammeh-era Corruption and Brutality Surfaces, in DW, 18 aprile 2019; cfr. B. TURNER, Supporting Legislation and Action on Recovery of Stolen Assets and Money Laundering, 2004.
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(119) Si considerino le difficoltà (ben 60 sentenze) incontrate della Svizzera nel 1986 per congelare, confiscare e restituire alle Filippine i fondi del plenipotenziario Ferdinand Marcos. Dipartimento federale degli affari DFAE (Svizzera), Il denaro pubblico alla luce del sole. L’esperienza della Svizzera nella restituzione dei fondi illeciti delle persone politicamente esposte, luglio 2016, p. 9. Va ammesso che anche nell’Europa più progredita si sono registrate tali problematiche. Un valido esempio è il caso di corruzione di diversi parlamentari del Bundestag tedesco nel periodo 1969-1989, di cui un membro venne poi assolto dal Parlamento stesso. T. HOPPE, Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial Officials in Europe, in ICL Journal, Vol. 5, n. 4, 2011, p. 538, nota 3.
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(120) Ris. 75/194, cit., punti 25 e 26.
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(121) Si pensi soltanto al fatto che, innanzitutto, un paese “vittima” deve efficacemente riuscire ad individuare i beni o le somme indebitamente acquisite da un soggetto, sia questi persona fisica o giuridica (magari sulla base di informazioni non in proprio possesso). In secondo luogo, questo stesso paese “vittima” dovrà poi presentare una richiesta di cooperazione nei confronti delle autorità del paese ove questi proventi criminosi sono localizzati per ottenere un eventuale congelamento. Successivamente, un azione legale per la confisca dovrà essere avviata, cui seguirà il rimpatrio. Procedure implicanti un gran numero di passaggi, richiedono uno sblocco tecnico-procedurale che discenderà dalla cooperazione tra gli Stati. K.M. STEPHENSON, L. GRAY, R. POWER, J. BRUN, G. DUNKER, M. PANJER, cit.
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(122) A. FONTANA, Fighting Corruption and Illicit Financial Flows, in Development Co-operation Report 2014 (OECD), 2014, p. 161.
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(123) Ris. 75/194, cit., punto 21.
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(124) T.S. GREENBERG, L.M. SAMUEL, W. GRANT, L. GRAY, op. cit., p. 127.
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(125) Un esempio virtuoso è quello della Banque National de Paris (BNP Paribas), che rifiutò nel 2006 di trasferire 45 milioni di dollari di fondi appartenenti Tommy Suharto, politico ed imprenditore indonesiano condannato per corruzione ma, anzi, ricorse spontaneamente al congelamento di questi; J. AGLIONBY, Indonesia Closer to Suharto Millions, in Financial Times, 23 gennaio 2007.
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(126) G. USOROVA, H. CAMPBELL, Full and Frank Disclosure: Too Heavy A Burden?, in Asset Recovery Magazine, n. 3, 2019, pp. 38-39. Gli autori fanno notare che, nel Regno Unito, è emerso che l’obbligo di disclosure delle informazioni su conti bancari sospetti in favore degli inquirenti è stato disatteso dalle banche nei casi Tugushev c. Orlov (marzo 2019) e Rogachev c. Goryianov (giugno 2019).
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(127) Ivi, punto 26. Per una panoramica sulle procedure previste in Italia, v. M. PANZAVOLTA, Confiscating Dirty Assets: The Italian Experience, in C. KING, C. WALKER, J. GURULÉ (eds.), The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, Basingstoke, 2018.
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(128) J. BOUCHT, The Limits of Asset Confiscation: On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds, Oxford, 2017, cap. 2. Cfr. anche T. TRINCHERA, Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime, in Criminal Law Forum, n. 31, 2020, 49-79. DOI: https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1
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(129) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 412. È però da riconoscere che recentissimamente la Divisione per il crimine economico e la cooperazione del Consiglio d’Europa, The Use of Non-Conviction Based Seizure and Confiscation, aprile 2021, ha ravvivato il proprio interesse verso tale tipologia di confisca.
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(130) Ris. 75/194, cit., punti 12 e 27.
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(131) Ivi, punto 21.
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(132) I. JIMU, Managing Proceeds of Asset Recovery: The Case of Nigeria, Peru, the Philippines and Kazakhstan, 2009, p. 11, nota 13, riporta che per l’estradizione del presidente cileno Alberto Fujimori sono state sopportate spese legali pari a 400.000 dollari.
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(133) Z. LEI, Il rimpatrio dei pubblici ufficiali responsabili di corruzione in Cina ed il recupero all’estero di valori patrimoniali di provenienza illecita: ostacoli e contromisure, in Dir. Pen. Cont., fasc. 3, 2017, p.
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: “alcuni paesi occidentali si sono rifiutati di riconoscere l’avanzamento del sistema penale cinese e il progresso registratosi in tema di tutela dei diritti umani, per cui è spesso difficile ottenere l’estradizione dei colpevoli o indagati”.
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(134) U. ZVEKIC, op. cit., p. 22.
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(135) Per maggiori informazioni sul rapporto tra le convenzioni. v. ID., Integrating the UNCAC and the
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UNTOC for Effective Prevention and International Cooperation, in S. FORLATI, The Palermo Convention at Twenty, 2021.
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(136) Ris. 75/194, cit., punto 41; v. anche ivi, punto 43.
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(137) Ivi, punto 42.
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(138) Ris. 75/194, cit., punti 64 e 66. L’AFAR è un’iniziativa voluta dal G7, e dagli Stati Uniti in particolare, che è stata avviata nel 2012. È definibile un vero e proprio risultato della Primavera Araba. Infatti, l’AFAR si pone come un forum-piattaforma nato per unire i paesi arabi posti in uno stato di transizione verso la democrazia, la quale inevitabilmente richiede un’efficace lotta alla corruzione ed il recupero dei beni pubblici (in particolare) indebitamente sottratti.
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(139) Ris. 75/19, cit., punti 15, 18, 19, 26. Del resto, è la stessa UNCAC che prevede una vera e propria clausola di non ingerenza nella giurisdizione altrui all’art. 4, intitolato “Protezione della sovranità”. E. ZANIBONI, op. cit., p. 1951.
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(140) Ivi, punto 51. Per maggiori informazioni sulla criminalizzazione e l’attività del legislatore, v. L. MUZILA, M. MORALES. M. MATHIAS, T. BERGER, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, 2012.
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(141) Ris. 75/194, cit. punto 51. L’Unione europea, nella propria Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit., par. 6, esprime il medesimo pensiero: “[l]'eventuale revisione della direttiva [2014/42/UE] e della decisione 2007/845/GAI] del Consiglio determinerebbe un vasto ammodernamento della legislazione dell'UE in
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materia di recupero di beni e rafforzerebbe ulteriormente la capacità delle autorità competenti di garantire che ‘il crimine non paghi’”.
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(142) Il paragrafo dell’articolo, intitolato “Misure concernenti i giudici ed i servizi inquirenti”, dispone quanto segue: “[t]enuto conto dell’indipendenza dei magistrati e del loro ruolo cruciale nella lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie al fine di rafforzare la loro integrità e prevenire ogni possibilità di
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corromperli, fatta salva la loro indipendenza. Tali misure possono comprendere regole concernenti il loro comportamento”. Per una disamina sull’importanza di una magistratura indipendente nella lotta alla corruzione, v. P. BERNASCONI (ed.), Responding to Corruption: Social Defence and the Protection of the Public Administration and the Independence of Justice¸ Napoli, 2000.
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(143) Una forte eterogeneità, che mina considerevolmente la collaborazione nell’area, si registra tra i paesi balcanici. La Regional Anti-Corruption Initiative, con il supporto di AIRE Centre ha pubblicato il proprio Handbook on Effective Asset Recovery in Compliance with European and International Standards, novembre 2020, p. 142, ove si chiarisce che “[s]ome jurisdictions (such as Serbia) adopted separate laws on the organisation of state authorities charged with these issues and governing the powers, rights and obligations of a number of entities in the context of actions related to financial investigations. In some cases, only specific authorities (e.g. the financial police in North Macedonia) are explicitly designated and entitled to take specific actions within investigations of specific categories of crime (e.g. money laundering). Some jurisdictions (Bosnia and Herzegovina, notably its entity the Republic of Srpska) have established specialised police units (Serbia has a similar solution) charged with taking actions within financial investigations, In other cases (Bosnia and Herzegovina, notably its entity the Federation of Bosnia and Herzegovina), only some institutions are designated as the prosecution offices’ key partners in implementing financial investigations (…) Essentially, these approaches largely depend on the organisation of the state administrations and especially the judicial systems, and the achieved level of specialisation of the police and prosecutorial authorities for handling the above crimes. Specialisation of financial investigation duties is obviously a general trend that will continue in the forthcoming period”.
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(144) Ris. 75/194, punto 33.
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(145) Ivi, punti 44 e 47-49. In particolare, gli Stati sono chiamati a reiterare il coinvolgimento delle imprese private, prescindendo dalle caratteristiche dimensionali di queste (“including small and large companies and transnational corporations”). Si fa riferimento alla promozione della “corporate responsibility and accountability” a qualsiasi livello occupazionale e dunque, tradotto in termini pratici, di incentivare la compliance aziendale verso quei modelli che la legge o le agenzie anti-corruzione prescrivono.
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(146) D. VLASSIS, J. PILGRIM, The United Nations Convention against Corruption: A Framework for Addressing Common Challenges in Identifying Incentives for Private Sector Integrity, in F. BONELLI, M. MANTOVANI, Corruzione Nazionale e Internazionale, Milano, 2014, pp. 253-268.
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(147) In particolare, agli artt. 7, 9 10, 12, 13 UNCAC. Invero, la Risoluzione si esprime anche su quest’ultimo concetto, richiedendo di urgentemente adempiere ai “principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law”, Ris. 75/194, cit., punto 39, nonché di di produrre uno sforzo per accrescere la “transparency in public administration and promoting the integrity and accountability of their criminal justice systems, ivi, punto 40.
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(148) Si pensi al Senior Public Integrity Officials Network dell’OCSE che è il foro di elaborazione di criteri e principi in tema di trasparenza del settore pubblico o alla stessa Unione europea che vede scolpito il principio di trasparenza del settore pubblico nelle proprie norme di rango primario.
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(149) P. MAURO, P. MEDAS, J. FOURNIER, op. cit., p. 28: “Colombia, Costa Rica, and Paraguay are using an online platform that allows citizens to monitor the physical and financial progress of investment projects. Our cross-country analysis shows that a free press enhances the benefits of fiscal transparency in curbing corruption”.
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(150) Ris. 75/194, cit., punto 29.
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(151) Il riferimento è all’Unione europea ed, in particolare, alle modifiche previste in futuro per la Direttiva 2014/42/UE, cit. e la Decisione 2007/845/GAI. La Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit., raccomanda tra l’altro una serie di obiettivi che sono in linea con la Risoluzione 75/194 dell’ONU, ovvero: i) “l'estensione della sfera dei reati a cui si applica la direttiva”, ii) “l'introduzione di norme più efficaci in materia di confisca non basata sulla condanna”, iii) “una maggiore accuratezza nella gestione dei beni sottoposti a congelamento”, iv) “l'introduzione di disposizioni in materia di destinazione dei beni, compreso il riutilizzo per finalità sociali dei beni confiscati”, v) “l'elaborazione di norme sul risarcimento delle vittime di reato”; vi) “il
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rafforzamento della capacità degli uffici per il recupero dei beni di rintracciare e individuare i beni illeciti”. In particolar modo, l’Italia sarebbe considerabile “all’avanguardia” poiché vanta “un’esperienza incomparabile nel contrasto patrimoniale alla criminalità economica mediante l’istituto della confisca in tutte le sue forme di manifestazione” secondo R. RAZZANTE, G. POLCINI TARTAGLIA, op. cit., p. 11.
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(152) Ciò in parte è già in atto grazie agli impegni assunti da più paesi in via di sviluppo nel contesto della Accra Agenda for Action, predisposta dall’OCSE nel 2008 allo scopo di ridurre il gap tra paesi sviluppati e non sviluppati, e del Busan Partnership Agreement¸ del 2011, ugualmente sponsorizzato dall’OCSE allo scopo di favorire la cooperazione internazionale in favore dei paesi meno sviluppati (con un particolare riferimento alla lotta alla corruzione, quale inibitore della crescita economica).
References
(1) Trattasi della Risoluzione 75/194 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Preventing and combating corrupt practices and the transfer of proceeds of corruption, facilitating asset recovery and returning such assets to legitimate owners, in particular to countries of origin, in accordance with the United Nations Convention against Corruption, del 16 dicembre 2020, A/RES/75/194. La bozza di risoluzione è stata prodotta congiuntamente ed inviata il 17 novembre 2020 da parte di Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Bangladesh, Cile, Colombia, Costa Rica, Costa d’Avorio, Ecuador, El Salvador, Francia, Giappone, Honduras, Irlanda, Italia, Kirghizistan, Malta, Marocco, Messico, Mongolia,
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Portogallo, Russia, Spagna e USA. Successivamente hanno provveduto a sponsorizzare la risoluzione Albania, Algeria, Arabia Saudita, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Filippine, Giamaica, Grecia, Guatemala, Guinea, India, Libia, Malawi, Mali, Montenegro, Nigeria, Norvegia, Palau, Polonia, Regno Unito, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Serbia, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Ungheria, Tanzania e Zambia. La Risoluzione è stata adottata a seguito di una relazione ad hoc da parte della Terza Commissione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (relatore speciale Myriam Oehri), Crime prevention and criminal justice, del 23 novembre 2020, A/75/479, par. II “A Draft resolution A/C.3/75/L.4/Rev.1”.
(2) J. BRUN, L. GRAY, C. SCOTT, K.M. STEPHENSON, Asset Recovery Handbook, Washington D.C., 2011, p. 5 ss. DOI: https://doi.org/10.1596/9780821386347_CH01
(3) Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, del 2 giugno, 2020, COM/2020/217 final, par. 1.1: “La confisca dei proventi di reato è una componente essenziale della lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, giacché priva i criminali dei loro introiti finanziari e garantisce che il crimine ‘non paghi’”.
(4) Risoluzione 75/195 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Strengthening and promoting effective measures and international cooperation on organ donation and transplantation to prevent and combat trafficking in persons for the purpose of organ removal and trafficking in human organs, del 16 dicembre 2020, A/RES/75/195; Risoluzione 75/196 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity, 16 dicembre 2020, A/RES/75/196; Risoluzione 75/197 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, United Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, del 16 dicembre 2020, A/RES/75/197.
(5) Come specificato da N.N. OKONJO-IWEALA, allora Direttore amministrativo della Banca Mondiale, e Y. FEDOTOV, allora Direttore esecutivo dell’UNDOC, nella prefazione di J. BRUN, L. GRAY, C. SCOTT, K.M. STEPHENSON, op. cit.
(6) Relazione Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi, cit. I citati numeri, unitamente al contenuto della Relazione, hanno indotto le istituzioni europee a produrre la significativa Risoluzione del Parlamento europeo, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – Piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti, del 10 luglio 2020, 2020/2686(RSP)) con la quale viene approvato il piano d’azione sulla lotta contro il money laundering ed terrorism founding, evidenziando i cambiamenti più urgenti per raggiungere un quadro europeo efficiente.
(7) Il punto per esteso recita come segue: “[r]ealizing that the fight against corruption at all levels, including by facilitating international cooperation to achieve the purposes enshrined in the Convention, including on asset recovery and return, plays an important role in the promotion and protection of all human rights and in the process of creating an environment conducive to their full enjoyment and realization”. L’ultima espressione coincide con il titolo “The negative impact of corruption on the enjoyment of human rights” in comune a tre risoluzioni adottate dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, organo sussidiario dell’Assemblea Generale. Le risoluzioni, che riflettono sulla correlazione tra diritti umani e corruzione sia nell’ambito privato che pubblico. Tra le altre, v. le risoluzioni A/HRC/RES/23/9 del 13 giugno 2013;
A/HRC/RES/29/11 del 2 luglio 2015; A/HRC/RES/35/25 del 23 giugno 2017.
(8) Si allude alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, sottoscritta a New York il 31 ottobre 2003.
(9) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, in federalismi.it, n. 9, 2019, p. 4.
(10) Ibidem. Tale affermazione è perfettamente inquadrabile in uno dei considerando della Ris. 75/194: “reiterating its concern about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and the values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, in particular when an inadequate
national and international response leads to impunity”. Cfr. V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale "multilivello" dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, p. 8 ss.
(11) Una panoramica generale sul rapporto tra corruzione e diritti umani è stata effettuata dal RAOUL WALLENBERG INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW, The Nexus Between Anti-Corruption and Human Rights, Lund, 2018. Per una disamina del rapporto tra diritti umani e corruzione nel contesto della giurisprudenza europea, v. A. ORIOLO, Corruzione e diritti umani nella giurisprudenza di Strasburgo, in A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di), La lotta contro la corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, 2021, pp. 81-106.
(12) T. SØREIDE, Democracy’s Shortcomings on Corruption, in S. ROSE-ACKERMAN, P.D. CARRINGTON (eds.), Anti-Corruption Policies. Can International Actors Play a Constructive Role?, Durham, 2013, p. 132.
(13) Reiterata nel seguente considerando: “[r]eaffirming the importance of respect for human rights, the rule of law at the national and international levels, the proper management of public affairs and democracy in the fight against corruption”.
(14) Si pensi che nel caso del dittatore nigeriano Sani Abacha l’ammontare di fondi sottratti all’erario di Abuja era una cifra compresa tra i 3 ed i 5 miliardi di dollari, di cui solamente 500 milioni – depositati su conti elvetici – sono stati recuperati nel 2005 dalla Nigeria ed allocati in investimenti in favore delle fasce più povere della popolazione. E. MONFRINI, The Abacha Case, in M. PIETH (ed.), Recovering Stolen Assets, Berna, 2008. Altri 321 milioni di dollari sono stati invece recuperati nel 2018 come riportato da C. ZEIER, Restituzione dei fondi di Abacha ai Nigeriani, in EineWelt, n. 2, 2018. O ancora, nel caso di Vladimiro Montesinos Torres, ex capo del Servizio nazionale d'informazione del Perù, nonché consigliere del presidente peruviano Alberto Fujimori, i fondi indebitamente sottratti (pari a 49,5 milioni di dollari e presenti anche qui su conti svizzeri) sono stati restituiti al Perù nel 2002 e reimpiegati in favore della popolazione. G. JORGE: The Peruvian Efforts to Recover Proceeds from Montesinos’s Criminal Network of Corruption, in M. PIETH, op. cit.
(15) “Expressing concern over illicit financial flows, and related tax evasion, corruption and moneylaundering, and their negative impact on the world economy”.
(16) “Noting with appreciation the ongoing efforts (…) to (…) strengthen international cooperation and promote public integrity and transparency in the fight against corruption, which fuels illicit trade and insecurity and is a tremendous barrier to economic growth and the safety of citizens”.
(17) Cfr., tra le altre, Risoluzione del Parlamento europeo, Colmare il divario tra la legislazione contro la corruzione e la realtà, del 15 settembre 2011, P7_TA(2011)0388, in GUUE C 51E, del 22 febbraio 2013, considerando F: “la corruzione mina lo Stato di diritto, conduce ad un uso improprio del denaro pubblico in generale e dei fondi UE forniti dai contribuenti e causa distorsioni del mercato che hanno svolto un ruolo nella crisi economica attuale”; Risoluzione del Parlamento europeo, Criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia), dell'11 giugno 2013 (2012/2117(INI)), in GUUE C 65, del 19 febbraio 2016, considerando AS: “la corruzione è percepita dal 74 % dei cittadini europei come un problema
fondamentale nel proprio Paese nonché a livello sovranazionale e che fenomeni di corruttela si verificherebbero in tutti i settori della società; considerando che la corruzione mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nell'efficacia dei governi eletti nel preservare lo Stato di diritto, perché crea privilegi e conseguentemente iniquità sociale; che la sfiducia nella classe politica si accentua nei periodi di grave crisi economica”.
(18) S. BONFIGLI, L’Italia e le politiche internazionali di lotta alla corruzione, in F. MERLONI, L. VANDELLI (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, 2010, p. 109.
(19) Risoluzione 70/1 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, del 25 settembre 2015, A/RES/70/1.
(20) Nel Piano d’Azione del G20 infatti si afferma: “[w]e further reaffirm our shared commitments under Goal 16 of the 2030 Agenda for Sustainable Development to ‘substantially reduce corruption and bribery in all their forms’ and ‘strengthen the recovery and return of stolen assets’. Per maggiori informazioni sul G20 e le sue iniziative in opposizione al fenomeno corruttivo, v. G. TARTAGLIA POLCINI, Il contrasto alla
corruzione nell’attività dei fori multilaterali: la presidenza italiana del G20, in A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di), La lotta contro la corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, 2021, pp. 179-194. Un prodotto interessante dell’attività del G20 è la creazione di 9 principi benchmark per l’asset recovery che poi sono stati declinati in base ad ogni singolo paese membro di questa pseudoorganizzazione:
Gruppo di lavoro G20 contro la corruzione, Nine Key Principles of Effective Asset Recovery Adopted, 2011.
(21) Maggiori info disponibili al link https://www.g20.org/measuring-corruption-importancedevelopments- and-added-value-of-anti-corruption-working-group-2021.html.
(22) Dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, The New European Consensus on Development ‘Our World, Our Dignity, Our Future’, del 7 giugno 2017.
(23) È il caso della Spagna per G. TASCIONI, La corruzione nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: riflessioni sul caso spagnolo e le sue connessioni con il commercio di armi, 2019, p. 21. Tale nazione, infatti, è restia ad implementare specifiche riforme sulla trasparenza, lasciando le procedure di esportazione delle armi in uno stato di opacità, più precisamente di “notevole mancanza di trasparenza e accountability”.
(24) Risoluzione 69/313 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda), del 27 luglio 2015, A/RES/69/313.
(25) Per maggiori informazioni, v. infra, par. 3 di questo contributo.
(26) Dichiarazione congiunta, The New European Consensus on Development, cit., parr. 3 e 50, ove è stabilito che “EU and its Member States will work with partner countries to promote progressive taxation, anti-corruption measures and redistributive public expenditure policies, and to tackle illicit financial flows so as to promote access to quality basic services for all”.
(27) Relazione Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit. La Relazione descrive l’intento della Commissione armonizzare maggiormente i regimi di recupero dei beni vigenti nell'UE. Tale valutazione riguarderà sia la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, del 3
aprile 2014, in GUUE L 127/39, del 29 aprile 2014, sia la Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, del 6 dicembre 2007, in GUUE L 332/103, del 18 dicembre 2007.
(28) Risoluzione 70/174 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, del 17 dicembre 2015, A/RES/70/174.
(29) UNODC, Achievements Report 2020, 2021, disponibile al link www.viewer.joomag.com/networkachievements-report 2020/0170541001618327479?short&.
(30) Creato attraverso la Risoluzione 3/1 durante la terza sessione della COSP del 9-13 novembre 2009 a Doha, il Meccanismo consente di verificare il corretto adempimento degli obblighi convenzionali maturati in capo agli Stati Parte. I controlli vengono effettuati secondo la logica del peer review, ovvero secondo un giudizio prodotto da Stati Parte verso altri Stati Parte. È stabilita una vera e propria tabella di marcia che
prevede cicli di cinque anni durante i quali vengono verificati di volta in volta due capitoli tematici della Convenzione, precisandosi che, caso per caso, vengono sorteggiati due Stati Parte che effettueranno il controllo sullo Stato da valutare. L. SALAZAR, Contrasto alla corruzione e processi internazionali di mutua valutazione: l’Italia davanti ai suoi giudici, in Cass. Pen., Vol. 52, n. 12, 2012, pp. 4272-4275. Nel caso dell’Italia, il primo ciclo di valutazione (2010-2015) ha riguardato i capitoli della repressione e della cooperazione internazionale, il secondo ciclo (2010-2020) quello della prevenzione e dell’asset recovery. Peraltro, questo secondo ciclo di valutazione si è concluso con esito ampiamente positivo e con eneficio per l’immagine e per la crescita del valore reputazionale dell’Italia.
(31) Esempi di disfunzionalità sono: la disponibilità de facto di un diritto di veto per lo Stato soggetto a valutazione circa alcuni aspetti della procedura; il ruolo di mera comparsa per la società civile al momento della valutazione e della stesura delle elazioni; nonché il regime pubblicitario della relazione finale assai ristretto, ovvero di “sostanziale natura confidenziale”. S. BONFIGLI, op. cit., p. 111. Per maggiori
informazioni sul GRECO, v. E. VANNATA, La lotta alla corruzione in ambito “regionale”: il Gruppo
di Stati contro la Corruzione (GRECO), in T. RUSSO, A. ORIOLO, G. DALIA (eds.), “EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs”, 2nd Edition Essays, OPTIME, (in corso di pubblicazione) 2021.
(32) G. NICCHIA, I meccanismi di monitoraggio istituiti dalle Convenzioni internazionali in tema di lotta alla corruzione, in A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, Padova 2014, p. 451.
(33) Risoluzione 58/4 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Mérida), del 31 ottobre 2003, A/RES/58/4.
(34) Legge 3 agosto 2009, n. 116, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché’ norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in G.U. n. 188, del 14 agosto 2009.
(35) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, cit., p. 6.
(36) E. ZANIBONI, Ordine internazionale e lotta alla corruzione, in Dir. pubbl. comp. eur, n. 4, 2014, p. 1923.
(37) Un valido aiuto per comprendere la validità e portata dei singoli articoli è dato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption, 2012, il quale descrive le singole disposizioni chiarendone la portata alla luce dei lavori preparatori.
(38) S. BONFIGLI, op. cit., p. 110; per una valutazione sul diritto di libera espressione rapportato al whistleblowing, v. T. RUSSO, Il whistleblowing come strumento “multilivello” della lotta alla corruzione, in A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di), La lotta contro la corruzione nella legalità reticolare: il sistema penale multilivello, Salerno, 2021, pp. 126-153.
(39) Il Titolo II riguarda le misure preventive, comprensive di meccanismi istituzionali, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla trasparenza e alla responsabilità. Il Titolo III attiene alle misure penali, istituendo in capo agli Stati Parte l’obbligo di conferire carattere penale a una grande diversità di infrazioni correlate ad atti di corruzione, laddove esse non siano già presenti nel diritto
interno in qualità di illeciti penali. Elemento innovativo della Convenzione è indubbiamente l’ampliamento del campo di applicazione poiché non si limita a prendere in considerazione le sole forme elementari o “tradizionali” di corruzione, bensì anche quegli atti commessi allo scopo di facilitare la corruzione stessa (es., ostacolo al buon funzionamento della giustizia, ricettazione, riciclaggio di proventi della corruzione).
Il Titolo IV si occupa di cooperazione internazionale, essenziale in tutti i momenti della lotta contro la corruzione: prevenzione, indagini, perseguimento dei responsabili, sequestro e restituzione dei beni illecitamente ottenuti. A differenza dei precedenti strumenti internazionali, la Convenzione prevede una mutua assistenza giudiziaria anche in assenza di doppia incriminazione, qualora tale assistenza non implichi
misure coercitive. Il Titoli VI e VII comprendono articoli che riguardano rispettivamente l’uno l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, l’altro i meccanismi applicativi della Convenzione. Le clausole finali del Titolo VIII riguardano, infine, l’attuazione della Convenzione, i meccanismi di composizione delle controversie e di denuncia della Convenzione. Per un’analisi sull’evoluzione della Convenzione, v. per tutti
A.K. WEILERT, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) – After Ten Years of Being in Force, in Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Vol. 19, n. 1, 2016, pp. 216-240. DOI: https://doi.org/10.1163/18757413-00190008
(40) Il considerando in questione recita per intero: “[b]earing in mind the need to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively, that the return of assets is one of the main objectives, an integral part and a fundamental principle of the Convention, and recalling article
of the Convention, under which States parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance with regard to asset return”.
(41) L. BORLINI, Linee evolutive della normativa internazionale in materia di asset recovery, in Dir.com.int, n. 3, 2012, p. 585 ss. Cfr. anche L. BORLINI, G. NESSI, International Asset Recovery: Origins, Evolution and Current Challenges, in Dir.com.int, Fasc. 2, 2014, pp. 397-435. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2391713
(42) Altri trattati da segnalare sono, su tutti, la Convenzione OCSE del 1997 on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. A livello regionale si segnalano, su tutte, le due Convenzioni del 1999 del Consiglio d’Europa, denominate Criminal Law Convention on Corruption e Civil Law Convention on Corruption; la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee adottata dal Consiglio dell’Unione europea nel 1995, completata da tre Protocolli, ovvero il primo (1996), relativo alla corruzione dei funzionari comunitari, il secondo (1997) in tema di responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni, di riciclaggio e confisca, di cooperazione tra i servizi della Commissione europea e gli Stati nonché di protezione dei dati, il terzo (1996) sulla competenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea a interpretare la Convenzione tramite rinvio pregiudiziale; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali, adottata dallo stesso Consiglio dell’Unione del 1997; la Convenzione dell'Unione africana sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione del 2003;); Convenzione Interamericana contro la Corruzione del 1996; Convenzione araba contro la corruzione del 2010 (Lega Araba). Una lunga e approfondita analisi delle singole fonti regionali è fornita da V. MONGILLO, op. cit., p. 463 ss.
(43) Art. 12 UNTOC, intitolato “Confisca e sequestro”. Il primo comma recita come segue: “[g]li Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell’ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di: a) proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi; b) beni, attrezzature e altri strumenti
utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione”. Per una rassegna su tutti questi strumenti quanto al diverso ambito di applicazione, v. N. PARISI, D. RINOLDI, L’applicazione in Italia di strumenti giuridici internazionali contro la corruzione, in G. FORTI (a cura di), Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, Milano, 2003, p. 221 ss.
(44) Cfr. R. RAZZANTE, G. POLCINI TARTAGLIA, Prevenzione e repressione della corruzione a livello internazionale. La relativa fallacia degli indicatori di rating e le moderne strategie di contrasto, in Il diritto penale della globalizzazione, n. 1, 2017, pp. 5-11.
(45) Conferenza delle Parti della Convenzione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale, Celebrating the twentieth anniversary of the adoption of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and promoting its effective implementation, del 12 ottobre 2020, CTOC/COP/2020/L.7/Rev.1. Attraverso la Risoluzione Falcone, viene potenziato il contrasto alla dimensione economica della criminalità, offrendo strumenti sempre più avanzati di prevenzione e di repressione delle nuove forme di criminalità. Vieppiù, nel documento si fa anche chiaro riferimento alla cooperazione globale avverso le conseguenze socio-economiche della pandemia da Covid-19, nonché l’infiltrazione mafiosa nel mondo imprenditoriale.
(46) A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall’impegno di Gaetano Costa alla “Risoluzione Falcone” delle Nazioni Unite, in Sistema Penale, 2020, p. 16.
(47) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, cit., p. 2.
(48) Ad esempio, tra le altre, Risoluzione (97)24 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Twenty Guiding Principles against Corruption, del 6 novembe 1997; Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on Codes of Conduct for Public Officials, dell’11 maggio 2000, R(2000)10); Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns, dell’8 aprile 2003, R(2003)4.
(49) Raccomandazione del Consiglio OCSE, on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions; del 25 maggio 2009; Raccomandazione del Consiglio OCSE, for Further Combating Bribery of Foreign Public Officals in International Business Transactions, del 26 novembre 2009; Raccomandazione del Consiglio OCSE, for Development Cooperation Actors on Managing the Risk of Corruption, 16 novembre 2016; Raccomandazione del Consiglio OCSE, on Bribery and Officially Supported Export Credits, del 13 maggio 2019.
(50) Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, Politica globale dell’Unione europea contro la corruzione, del 28 maggio 2003, COM(2003) 317 final; Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011, cit.; Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 giugno 2013, cit.; Risoluzione del Parlamento europeo, Trasparenza,
responsabilità e integrità nelle istituzioni dell'UE, del 14 settembre 2017, P8_TA(2017)0358, in GUUE C 337/120, del 20 settembre 2018.
(51) F. FALATO, Prescrizione, corruzione e processi internazionali di mutua valutazione, in Arch. pen., n. 3, 2017, pp. 2-3.
(52) E. ZANIBONI, op. cit., p. 1951. Invece, una differenziazione proposta da UNODC, Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention Against Corruption, Vienna, 2006, fa riferimento ai “mandatory requirements”, ovvero obblighi “to take legislative or other measure”; agli “optional requirements”, intesi come “obligations to consider”; nonché alle “optional measures”, ovvero “measures States parties may wish to consider”.
(53) Il riferimento è all’Allegato 1 della Risoluzione 55/61 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, An effective international legal instrument against corruption, del 4 dicembre 2000, A/RES/55/61, ove si fornisce una lista indicativa “of international legal instruments, documents and recommendations against corruption”.
(54) Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, del 16 maggio 2005, STCE n°198, Preambolo. l testo evidenzia che il rapido accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, inclusi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
(55) L. GRAY, K. HANSEN, P. RECICA-KIRKBRIDE, L. MILLS, Few and Far. The Hard Facts on Stolen Asset Recovery, Washington D.C., 2014, p. 1. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0274-4_es
(56) “Recognizing that States continue to face challenges in recovering assets owing to differences between legal systems, the complexity of multi-jurisdictional investigations and prosecutions (…)”.
(57) J. SMITH, M. PIETH, G. JORGE, The Recovery of Stolen Assets: A Fundamental Principle of the UN Convention against Corruption, in U4Brief, n. 2, febbraio 2007, pp. 1-4.
(58) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 398.
(59) Un contenuto analogo, ma non identico, va riconosciuto alla Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata nel 1995 ed entrata in vigore nel 1999. Infatti, essa mira ad ottenere una più ampia armonizzazione del diritto internazionale afferente alla restituzione di oggetti di valore storico-culturale che siano stati rubati (art. 1, lett. a).
(60) La Ris. 75/194 afferma: “[r]ecognizing that those who engage in corrupt acts, whether natural or legal persons, should be held accountable and prosecuted by their domestic authorities, consistent with domestic law and the requirements of the Convention, and that all appropriate efforts should be made to conduct a financial investigation into assets illegally acquired by them and to recover such assets through domestic confiscation proceedings, international cooperation for purposes of confiscation or appropriate direct recovery measures”.
(61) Ad esempio: “[w]elcoming the commitment of States parties to the Convention, in particular their determination to give effect to the obligations set out in chapter V of the Convention in order to prevent, detect, deter and recover in a more effective manner the international transfer of proceeds of crime and to strengthen international cooperation in asset recovery”; v. supra, nota 26. Al contrario, guardando alla
Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Prevention of corrupt practices and illegal transfer of funds, del 22 dicembre 1999, A/RES/54/205, si può notare che, prima dell’UNCAC, la profondità e l’estensione del discorso da parte dell’ONU circa la corruzione – sull’asset recovery in particolar modo – fosse considerevolmente esiguo.
(62) M. PIETH (ed.), op. cit., p. 9. Del resto, la Risoluzione 56/260 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Terms of reference for the negotiation of an international legal instrument against corruption, del
dicembre 2002, A/RES/56/260, prescrisse al punto 3 un “comprehensive and multidisciplinary approach” al Comitato formato ad hoc per la stesura della Convenzione.
(63) “(…) recalling article 51 of the Convention, under which States parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance with regard to asset return”.
(64) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 404.
(65) Ibid; l’art. 31, par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) stabilisce: “[u]n trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.
(66) Il considerando per intero recita: “[r]ecalling that the purposes of the Convention, as set out in article 1, are to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively, to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery, and to promote the integrity, accountability and proper management of public affairs and public property”.
(67) Al momento della ratifica italiana intervenuta nel 2009, il contenuto dell’art. 52 UNCAC era già previsto in Italia dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 del, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, in G.U. n. 157 del 6 luglio 1991, la quale recepì nel nostro Paese il sistema antiriciclaggio delineato dalla Direttiva
/308/CE del Consiglio, relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, del 10 giugno 1991, in GUUE L 166, del 28 giugno 1991 (c.d. prima direttiva). La stessa mirava a tutelare la credibilità ed il corretto funzionamento dei sistemi finanziari dei Paesi membri, anche nel rispetto degli standard previsti dalle raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale.
(68) J. BRUN, L. GRAY, C. SCOTT, K.M. STEPHENSON, op. cit., p. 159 ss.
(69) Per l’OCSE Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery – A Joint OECD-StAR Analysis, 2012, p. 16, la confisca è “the permanent deprivation of assets by order of a court or other competent authority”. La confisca può quindi seguire una condanna penale, oppure presentarsi come di natura civile/amministrativa. Tuttavia, vi è parte della dottrina che ritiene che la confisca sia una forma di sanzione in sé, come B. HERPEL, Toward a Constitutional Kleptocracy: Civil Forfeiture in America, in Michigan Law Review, n. 96, 1998, pp. 1923-1926; M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, p. 625 ss.; S.D. CASSELLA, Asset Forfeiture Law in the United States 2nd ed., 2013, p. 3.
(70) L’Unione Europa, con il Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, del 14 novembre 2018, in GUUE L 303, del 28 novembre 2018, ha disposto direttamente sul riconoscimento di tali provvedimenti, eccezion fatta per quelli emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa (art. 1, par. 4).
(71) Si pensi al caso di Mobutu Sese Seko, dittatore della Repubblica Democratica del Congo (ai tempi Zaire) fino al 1997, i cui fondi illeciti depositati in Svizzera ammontavano a 4 milioni di dollari. Nonostante fossero state le autorità svizzere a fare richiesta presso le autorità congolesi per identificare il titolare del conto bancario in questione, la Repubblica Democratica del Congo ritenne che il dispendio di risorse per il recupero della somma sarebbe stato sproporzionato rispetto al successivo ritorno economico. T. DANIEL, Repatriation of Looted State Assets: Selected Case Studies and the UN Convention against Corruption, in R. HODESS, T. INOWLOCKI., D. RODRIGUEZ, T. WOLFE (eds.), The Global Corruption Report, Londra-Berlino, 2004, pp. 100-107.
(72) In Italia, contestualmente alla ratifica dell’UNCAC nel 2009, furono introdotti gli Artt. 740-bis c.p.p., intitolato “Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate” e 740-ter c.p.p., intitolato “Ordine di devoluzione”, i quali danno concreta esecuzione ad una delle parti più innovative della Convenzione.
(73) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 417. Cfr. J.B. WELD, International Cooperation in the Recovery of Criminal Assets, in UNAFEI 146th International Training Course Visiting Experts’ Papers, Resource Material Series No.83, 2020, p. 29, nota 2, che invece ritiene che una tipica disposizione dei trattati multilaterali “often eliminates the ability to provide formal legal assistance in criminal tax matters because many countries, including the United States, do not provide for forfeiture or confiscation for tax crimes”.
(74) Ivi, p. 418.
(75) Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, Divisione per la globalizzazione e le strategie di sviluppo, Paper on the Promotion of international cooperation to combat illicit financial flows and strengthen good practices on assets return to foster sustainable development: Achievements, challenges and ways forward, del 7 ottobre 2020, p. 13, disponibile al link www.unctad.org/system/files/official-document/webosg2021d1_en.pdf. È giusto far presente che la Risoluzione 75/206 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Promotion of international cooperation to combat illicit financial flows and strengthen good practices on assets return to foster sustainable
development, del 21 dicembre 2020, A/RES/75/206, nasce quale atto di trasposizione del Paper prodotto dall’UNCTAD. Tuttavia, per via del contenuto meno “fedele” alle conclusioni espresse dalla Conferenza, nonché una minore solennità che traspare nel testo, la Ris. 75/194 appare un miglior recipiente di tali conclusioni.
(76) Ris. 75/194, cit., punto 17.
(77) Art. 5(4) UNCAC: “Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione”.
(78) N. PARISI, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, cit., p. 26.
(79) Cfr. G. ABBATINO, N. PARISI, L’ANAC nel contesto delle relazioni internazionali, in R. CANTONE, F. MERLONI, La nuova Autorità nazionale anticorruzione, Padova, 2015; M.C. ROMANO, Il ruolo e le competenze di ANAC sui contratti pubblici, in M. D’ALBERTI (a cura di), Corruzione e
pubblica amministrazione, Napoli, 2017; N. PARISI, ANAC and the Italian Model for the Prevention of Corruption. Best Practices, Challenges and Gaps, in G. BELLANTUONO, F. LARA, Legal Conservations Between Italy and Brazil, Trento, 2018.
(80) Agence française anticorruption, Global Mapping of Anti-Corruption Authorities, maggio 2020.
(81) Quest’ultima è stata lanciata nel settembre 2007 in partnership dalla Banca Mondiale e UNODC con lo scopo di promuovere la ratifica ed implementazione del Titolo V UNCAC. La StAR è particolarmente significativa siccome ha avviato un’intensa produzione di linee guida, principi e relazioni sullo stato dell’arte utili al recupero dei proventi criminosi. Un esempio è il Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments. A Progress Report and Recommendations for Action, marzo 2011, pp. 2, 51 ss e Allegato A, che, patrocinato anche dall’OCSE, presenta delle conclusioni in sostanza assimilabili a quelle prodotte 10 anni dopo dall’Assemblea Generale nella risoluzione esaminata in questo contributo.
(82) S. BLEY, INTERPOL’s Asset Recovery Initiatives and Support, 2018.
(83) Progress report del Gruppo di lavoro intergovernativo sull’asset recovery, on the implementation of the mandates of the Working Group on Asset Recovery, del 20 marzo 2019, CAC/COSP/WG.2/2019/2, punto 80.
(84) F. DESTERBECK, D. SCHANTZ, Asset Recovery in the UNCAC Convention: Possibilities and Limitations, in eucrim, n. 4, 2009, p. 168.
(85) G20 Anti-Corruption Working Group, 2020 Accountability Report, ottobre 2020, p. 19.
(86) F. DESTERBECK, D. SCHANTZ, op. cit., riporta che ad oggi il network consta di 45 membri per 39 Stati.
(87) Risoluzione del Parlamento europeo, Criminalità organizzata nell'Unione europea, del 25 ottobre 2011, (2010/2309(INI)), in GUUE C 131E, dell’8 maggio 2013.
(88) Istituiti con la Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, del 6 dicembre 2007, in GUUE L 332, del 18 dicembre 2007.
(89) Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, del 18 dicembre 2006, in GUUE L 386, del 29 dicembre 2006. Nel 2020, la loro centralità ed importanza viene ribadita nella Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit. par. 4., intitolato “Identifying and tracing illegally acquired assets”.
(90) I tempi di risposta, invece, sono da taluni considerati “striking” in UE, in quanto pari a 8 ore dall’avvenuta di una richiesta di informazioni urgenti; mentre il limite standard è compreso tra una settimana e 14 giorni. F. DESTERBECK, D. SCHANTZ, op. cit. Cfr. M. MAUGERI, Mutual Recognition and Confiscation of Assets: An EU Perspective, in C. KING, C. WALKE, J. GURULÉ (eds.), The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, Basingstoke, 2018; cfr. L. SAVASTANO, Indagini patrimoniali all’estero: il network europeo dell’Asset Recovery Office, in Il Centauro, n. 216, 2019, pp. 12-14.
(91) Il gruppo rappresenta l'organismo globale delle Financial Intelligence Unit (FIU) ed è stato costituito nel 1995 per il supporto alle prassi operative e alla collaborazione internazionale. Le FIU aderenti sono rapidamente aumentate, superando nel corso degli anni le 150. La FIU italiana è membro del Gruppo Egmont dal 1996 (fino al 1° gennaio 2008 come Ufficio Italiano dei Cambi, successivamente come Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).
(92) B. IGE, Abacha and the Bankers: Cracking the Conspiracy, in Forum on Crime and Society, Vol. 2, n. 1, 2002, p. 111.
(93) A. NKOYOCK, United Nations Partnership with Financial Intelligence Unit Germany Highlights Innovative Software Tools Used to Combat Organized Crime, in UNGoPortfolio, 27 settembre 2020: “(…) essential software solutions for Financial Intelligence Unit Germany, not only due to its workflow management system for suspicious transaction reports and other types of information, but also as the central interface with target systems, databanks and other sources of intelligence”.
(94) Ris. 75/194, cit., punto 50.
(95) Ivi, punto 62.
(96) Art. 60(2) UNCAC.
(97) Risoluzione 67/189 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity, del 27 marzo 2013, A/RES/67/189.
(98) Ris. 75/194, cit., punto 62.
(99) M.V. VLASIC, G. COOPER, Beyond the Duvalier Legacy: What New “Arab Spring” Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery, in Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 10, n. 1, 2011, p. 25.
(100) Ris. 75/19, cit., punto 15.
(101) C. CETINA, Policy Brief #8 – Tecnología para la integridad en tiempos del COVID-19, 2020, pp. 3 e 9.
(102) Ris. 75/19, cit., punto 24; da raccordarsi con il punto 56 che chiede agli Stati di “to make widely available information on their legal frameworks and procedures with regard to asset recovery under chapter V of the Convention”, dunque ampliando lo spettro delle informazioni che dovrebbero essere condivise in ambito di cooperazione.
(103) Ivi, punto 54. Un richiamo all’attuazione e promozione di prassi efficaci, anche inserite nel Titolo II “Misure preventive”, è presente all’art. 5(2) UNCAC. Diversamente, un richiamo generico (ovvero non legato alla prevenzione) alla condivisione delle migliori prassi è presente all’art. 61(2) UNCAC.
(104) Decisione 2007/845/GAI, cit., art. 6 (“Exchange of best practices”).
(105) T.S. GREENBERG, L.M. SAMUEL, W. GRANT, L. GRAY, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Washington D.C., 2009. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8
(106) Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, Best Practices Paper Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery, ottobre 2012.
(107) Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il GAFI è un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
(108) Il mandato alla loro produzione venne conferito dalla stessa Assemblea Generale e dal COSP UNCAC nel 2013. Le Linee Guida di Losanna sostanzialmente illustrano quattro momenti fondamentali: 1) attività di Intelligence ed indagini preliminari; 2) attività di indagine effettiva; 3) comunicazione tra autorità; 4) cooperazione internazionale.
(109) L’iniziativa è stata promossa dall’ANAC e, oltre all’Italia, hanno firmato la dichiarazione d’intenti Francia, Danimarca, Azerbaigian, Bosnia, Croazia, Albania, Estonia, Grecia, Montenegro, Romania, Serbia, Ucraina, Slovacchia, Moldavia e Slovenia.
(110) Ris. 75/19, cit., punto 19.
(111) K.M. STEPHENSON, L. GRAY, R. POWER, J. BRUN, G. DUNKER, M. PANJER, Barriers to Asset Recovery, Washington D.C., 2011; v. anche. K. STEPHENSON, L. GRAY, R. POWER, Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action, 2011. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8660-6
(112) Precisamente si fa riferimento ad un “lack of political will to identify asset recovery as a priority and failure to attend to anti-money laundering measures to prevent asset flight” ed un “lack of a comprehensive, sustained, and concerted policy or strategy to identify asset recovery as a priority and to ensure alignment of objectives, tools, and resources to this end”, ivi, p. 2.
(113) J.B. WELD, op. cit., p. 36: “Recovery of corruption proceeds is fraught with barriers not necessarily present in other types of criminal cases. Differences in legal systems and the resources needed for endless court challenges by the prokleptocrat’s family and associates increase the difficulty”.
(114) P. MAURO, P. MEDAS, J. FOURNIER, The Cost of Corruption, in Finance & Development, Vol. 56, n. 3, 2019, p. 29: “[i]t starts with domestic political will, continuous strengthening of institutions to integrity and accountability, and global cooperation”.
(115) U. ZVEKIC, Governare la corruzione globale le convenzioni dell’ONU contro il crimine: UNTOC ed UNCAC, dicembre 2019, p. 23.
(116) M.C. BASSIOUNI, Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, Milano, 1999, p. 155; in tal senso anche E. ZANIBONI, op. cit., p. 1949: “[i]n primo luogo, la possibilità di un contrasto efficace e di una definitiva messa al bando delle condotte di cui ci stiamo occupando è resa assai problematica e di difficile realizzazione a causa delle commistioni e collusioni che la corruzione crea
tra attività pubbliche e private, tra controllori e controllati, e così via”.
(117) P. MASON, Twenty Years with Anticorruption, in U4 Practitioner Experience Note, 2020, parte 6, p. 4. Inoltre, la cooperazione è resa complessa dalla presenza, in taluni casi, di veri e propri “ricatti politici” per il rimpatrio dei fondi, come nel caso dell’Indonesia e di Hong Kong. Nel caso di specie, si fa riferimento ad 800 milioni di dollari del banchiere indonesiano, Hendra Rahardja, sottratti indebitamente dalla Bank of
Indonesia Liquidity Support e despositati su un proprio conto ad Hong Kong. L’ex colonia britannica si è offerta nel 2007 di aiutare lo Stato indonesiano in cambio di una commissione del 20% e con un equa ripartizione tra i due Stati del rimanente 80%. A. KHALIK, RI Poised to Recover $800m in Stolen Assets, in The Jakarta Post, 5 settembre 2007.
(118) Mentre nel caso di Mohamed Abacha, figlio del dittatore nigeriano Sani Abacha, le immunità non sono state applicate ed è stato possibile recuperare 635 milioni di dollari e 75 milioni di sterline, in altri Stati in via di sviluppo l’asset recovery è soventemente complicato dalla presenza di immunità riconosciute in capo ai propri leader politici e figure istituzionali vicine a questi Un esempio pratico è offerto dal caso
del presidente del Gambia, Yahya Jammeh, cui vari paesi dell’Africa Occidentale avevano offerto l’immunità nel 2017 a fronte di una indebita sottrazione da fondi pubblici di ben 975 milioni di dollari. In particolare, il blocco di paesi africani ECOWAS avviò una serie di incontri con l’interessato perché si autodestituisse, promettendo l’immunità ed un esilio sicuro nella Guinea Equatoriale. Peraltro, la Guinea Equatoriale è uno Stato che si è dimostrato particolarmente inquinato da politiche ad personam, visto che il proprio presidente, Teodoro Obiang Mbasogo, ha provveduto a nominare il proprio figlio, Teodoro Obiang Mangue, secondo vicepresidente del paese, in modo da “concedergli” l’immunità dalla giurisdizione estera. E. MONFRINI, op. cit., p. 44; Anger in Gambia as the Extent of Jammeh-era Corruption and Brutality Surfaces, in DW, 18 aprile 2019; cfr. B. TURNER, Supporting Legislation and Action on Recovery of Stolen Assets and Money Laundering, 2004.
(119) Si considerino le difficoltà (ben 60 sentenze) incontrate della Svizzera nel 1986 per congelare, confiscare e restituire alle Filippine i fondi del plenipotenziario Ferdinand Marcos. Dipartimento federale degli affari DFAE (Svizzera), Il denaro pubblico alla luce del sole. L’esperienza della Svizzera nella restituzione dei fondi illeciti delle persone politicamente esposte, luglio 2016, p. 9. Va ammesso che anche nell’Europa più progredita si sono registrate tali problematiche. Un valido esempio è il caso di corruzione di diversi parlamentari del Bundestag tedesco nel periodo 1969-1989, di cui un membro venne poi assolto dal Parlamento stesso. T. HOPPE, Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial Officials in Europe, in ICL Journal, Vol. 5, n. 4, 2011, p. 538, nota 3.
(120) Ris. 75/194, cit., punti 25 e 26.
(121) Si pensi soltanto al fatto che, innanzitutto, un paese “vittima” deve efficacemente riuscire ad individuare i beni o le somme indebitamente acquisite da un soggetto, sia questi persona fisica o giuridica (magari sulla base di informazioni non in proprio possesso). In secondo luogo, questo stesso paese “vittima” dovrà poi presentare una richiesta di cooperazione nei confronti delle autorità del paese ove questi proventi criminosi sono localizzati per ottenere un eventuale congelamento. Successivamente, un azione legale per la confisca dovrà essere avviata, cui seguirà il rimpatrio. Procedure implicanti un gran numero di passaggi, richiedono uno sblocco tecnico-procedurale che discenderà dalla cooperazione tra gli Stati. K.M. STEPHENSON, L. GRAY, R. POWER, J. BRUN, G. DUNKER, M. PANJER, cit.
(122) A. FONTANA, Fighting Corruption and Illicit Financial Flows, in Development Co-operation Report 2014 (OECD), 2014, p. 161.
(123) Ris. 75/194, cit., punto 21.
(124) T.S. GREENBERG, L.M. SAMUEL, W. GRANT, L. GRAY, op. cit., p. 127.
(125) Un esempio virtuoso è quello della Banque National de Paris (BNP Paribas), che rifiutò nel 2006 di trasferire 45 milioni di dollari di fondi appartenenti Tommy Suharto, politico ed imprenditore indonesiano condannato per corruzione ma, anzi, ricorse spontaneamente al congelamento di questi; J. AGLIONBY, Indonesia Closer to Suharto Millions, in Financial Times, 23 gennaio 2007.
(126) G. USOROVA, H. CAMPBELL, Full and Frank Disclosure: Too Heavy A Burden?, in Asset Recovery Magazine, n. 3, 2019, pp. 38-39. Gli autori fanno notare che, nel Regno Unito, è emerso che l’obbligo di disclosure delle informazioni su conti bancari sospetti in favore degli inquirenti è stato disatteso dalle banche nei casi Tugushev c. Orlov (marzo 2019) e Rogachev c. Goryianov (giugno 2019).
(127) Ivi, punto 26. Per una panoramica sulle procedure previste in Italia, v. M. PANZAVOLTA, Confiscating Dirty Assets: The Italian Experience, in C. KING, C. WALKER, J. GURULÉ (eds.), The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, Basingstoke, 2018.
(128) J. BOUCHT, The Limits of Asset Confiscation: On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds, Oxford, 2017, cap. 2. Cfr. anche T. TRINCHERA, Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime, in Criminal Law Forum, n. 31, 2020, 49-79. DOI: https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1
(129) L. BORLINI, G. NESSI, op. cit., p. 412. È però da riconoscere che recentissimamente la Divisione per il crimine economico e la cooperazione del Consiglio d’Europa, The Use of Non-Conviction Based Seizure and Confiscation, aprile 2021, ha ravvivato il proprio interesse verso tale tipologia di confisca.
(130) Ris. 75/194, cit., punti 12 e 27.
(131) Ivi, punto 21.
(132) I. JIMU, Managing Proceeds of Asset Recovery: The Case of Nigeria, Peru, the Philippines and Kazakhstan, 2009, p. 11, nota 13, riporta che per l’estradizione del presidente cileno Alberto Fujimori sono state sopportate spese legali pari a 400.000 dollari.
(133) Z. LEI, Il rimpatrio dei pubblici ufficiali responsabili di corruzione in Cina ed il recupero all’estero di valori patrimoniali di provenienza illecita: ostacoli e contromisure, in Dir. Pen. Cont., fasc. 3, 2017, p.
: “alcuni paesi occidentali si sono rifiutati di riconoscere l’avanzamento del sistema penale cinese e il progresso registratosi in tema di tutela dei diritti umani, per cui è spesso difficile ottenere l’estradizione dei colpevoli o indagati”.
(134) U. ZVEKIC, op. cit., p. 22.
(135) Per maggiori informazioni sul rapporto tra le convenzioni. v. ID., Integrating the UNCAC and the
UNTOC for Effective Prevention and International Cooperation, in S. FORLATI, The Palermo Convention at Twenty, 2021.
(136) Ris. 75/194, cit., punto 41; v. anche ivi, punto 43.
(137) Ivi, punto 42.
(138) Ris. 75/194, cit., punti 64 e 66. L’AFAR è un’iniziativa voluta dal G7, e dagli Stati Uniti in particolare, che è stata avviata nel 2012. È definibile un vero e proprio risultato della Primavera Araba. Infatti, l’AFAR si pone come un forum-piattaforma nato per unire i paesi arabi posti in uno stato di transizione verso la democrazia, la quale inevitabilmente richiede un’efficace lotta alla corruzione ed il recupero dei beni pubblici (in particolare) indebitamente sottratti.
(139) Ris. 75/19, cit., punti 15, 18, 19, 26. Del resto, è la stessa UNCAC che prevede una vera e propria clausola di non ingerenza nella giurisdizione altrui all’art. 4, intitolato “Protezione della sovranità”. E. ZANIBONI, op. cit., p. 1951.
(140) Ivi, punto 51. Per maggiori informazioni sulla criminalizzazione e l’attività del legislatore, v. L. MUZILA, M. MORALES. M. MATHIAS, T. BERGER, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, 2012.
(141) Ris. 75/194, cit. punto 51. L’Unione europea, nella propria Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit., par. 6, esprime il medesimo pensiero: “[l]'eventuale revisione della direttiva [2014/42/UE] e della decisione 2007/845/GAI] del Consiglio determinerebbe un vasto ammodernamento della legislazione dell'UE in
materia di recupero di beni e rafforzerebbe ulteriormente la capacità delle autorità competenti di garantire che ‘il crimine non paghi’”.
(142) Il paragrafo dell’articolo, intitolato “Misure concernenti i giudici ed i servizi inquirenti”, dispone quanto segue: “[t]enuto conto dell’indipendenza dei magistrati e del loro ruolo cruciale nella lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie al fine di rafforzare la loro integrità e prevenire ogni possibilità di
corromperli, fatta salva la loro indipendenza. Tali misure possono comprendere regole concernenti il loro comportamento”. Per una disamina sull’importanza di una magistratura indipendente nella lotta alla corruzione, v. P. BERNASCONI (ed.), Responding to Corruption: Social Defence and the Protection of the Public Administration and the Independence of Justice¸ Napoli, 2000.
(143) Una forte eterogeneità, che mina considerevolmente la collaborazione nell’area, si registra tra i paesi balcanici. La Regional Anti-Corruption Initiative, con il supporto di AIRE Centre ha pubblicato il proprio Handbook on Effective Asset Recovery in Compliance with European and International Standards, novembre 2020, p. 142, ove si chiarisce che “[s]ome jurisdictions (such as Serbia) adopted separate laws on the organisation of state authorities charged with these issues and governing the powers, rights and obligations of a number of entities in the context of actions related to financial investigations. In some cases, only specific authorities (e.g. the financial police in North Macedonia) are explicitly designated and entitled to take specific actions within investigations of specific categories of crime (e.g. money laundering). Some jurisdictions (Bosnia and Herzegovina, notably its entity the Republic of Srpska) have established specialised police units (Serbia has a similar solution) charged with taking actions within financial investigations, In other cases (Bosnia and Herzegovina, notably its entity the Federation of Bosnia and Herzegovina), only some institutions are designated as the prosecution offices’ key partners in implementing financial investigations (…) Essentially, these approaches largely depend on the organisation of the state administrations and especially the judicial systems, and the achieved level of specialisation of the police and prosecutorial authorities for handling the above crimes. Specialisation of financial investigation duties is obviously a general trend that will continue in the forthcoming period”.
(144) Ris. 75/194, punto 33.
(145) Ivi, punti 44 e 47-49. In particolare, gli Stati sono chiamati a reiterare il coinvolgimento delle imprese private, prescindendo dalle caratteristiche dimensionali di queste (“including small and large companies and transnational corporations”). Si fa riferimento alla promozione della “corporate responsibility and accountability” a qualsiasi livello occupazionale e dunque, tradotto in termini pratici, di incentivare la compliance aziendale verso quei modelli che la legge o le agenzie anti-corruzione prescrivono.
(146) D. VLASSIS, J. PILGRIM, The United Nations Convention against Corruption: A Framework for Addressing Common Challenges in Identifying Incentives for Private Sector Integrity, in F. BONELLI, M. MANTOVANI, Corruzione Nazionale e Internazionale, Milano, 2014, pp. 253-268.
(147) In particolare, agli artt. 7, 9 10, 12, 13 UNCAC. Invero, la Risoluzione si esprime anche su quest’ultimo concetto, richiedendo di urgentemente adempiere ai “principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law”, Ris. 75/194, cit., punto 39, nonché di di produrre uno sforzo per accrescere la “transparency in public administration and promoting the integrity and accountability of their criminal justice systems, ivi, punto 40.
(148) Si pensi al Senior Public Integrity Officials Network dell’OCSE che è il foro di elaborazione di criteri e principi in tema di trasparenza del settore pubblico o alla stessa Unione europea che vede scolpito il principio di trasparenza del settore pubblico nelle proprie norme di rango primario.
(149) P. MAURO, P. MEDAS, J. FOURNIER, op. cit., p. 28: “Colombia, Costa Rica, and Paraguay are using an online platform that allows citizens to monitor the physical and financial progress of investment projects. Our cross-country analysis shows that a free press enhances the benefits of fiscal transparency in curbing corruption”.
(150) Ris. 75/194, cit., punto 29.
(151) Il riferimento è all’Unione europea ed, in particolare, alle modifiche previste in futuro per la Direttiva 2014/42/UE, cit. e la Decisione 2007/845/GAI. La Relazione della Commissione al Parlamento e Consiglio, Recupero e confisca dei beni: garantire che "il crimine non paghi”, cit., raccomanda tra l’altro una serie di obiettivi che sono in linea con la Risoluzione 75/194 dell’ONU, ovvero: i) “l'estensione della sfera dei reati a cui si applica la direttiva”, ii) “l'introduzione di norme più efficaci in materia di confisca non basata sulla condanna”, iii) “una maggiore accuratezza nella gestione dei beni sottoposti a congelamento”, iv) “l'introduzione di disposizioni in materia di destinazione dei beni, compreso il riutilizzo per finalità sociali dei beni confiscati”, v) “l'elaborazione di norme sul risarcimento delle vittime di reato”; vi) “il
rafforzamento della capacità degli uffici per il recupero dei beni di rintracciare e individuare i beni illeciti”. In particolar modo, l’Italia sarebbe considerabile “all’avanguardia” poiché vanta “un’esperienza incomparabile nel contrasto patrimoniale alla criminalità economica mediante l’istituto della confisca in tutte le sue forme di manifestazione” secondo R. RAZZANTE, G. POLCINI TARTAGLIA, op. cit., p. 11.
(152) Ciò in parte è già in atto grazie agli impegni assunti da più paesi in via di sviluppo nel contesto della Accra Agenda for Action, predisposta dall’OCSE nel 2008 allo scopo di ridurre il gap tra paesi sviluppati e non sviluppati, e del Busan Partnership Agreement¸ del 2011, ugualmente sponsorizzato dall’OCSE allo scopo di favorire la cooperazione internazionale in favore dei paesi meno sviluppati (con un particolare riferimento alla lotta alla corruzione, quale inibitore della crescita economica).